Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19115 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19115 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giostra Giorgio, nato il 28/07/1945 a Camerano

avverso la sentenza del 26/04/2016 della Corte d’appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone
Perelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Giacomo Curzi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona ha
confermato la sentenza del 7 ottobre 2014 con cui il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Ancona ha condannato Giorgio Giostra, per il reato di
cui all’art. 336 cod. pen., per avere minacciato i Carabinieri, che lo avevano
fermato per una violazione del codice della strada (per avere guidato un

Data Udienza: 14/03/2018

autoveicolo nel mentre utilizzava il telefono cellulare), al fine di indurli a non
elevare la contravvenzione (minacciandoli con le seguenti parole: “non mi potete
contestare l’uso del telefono cellulare perché non ne sono in possesso, se lo
trovate avete ragione, se non lo trovate io vi denuncio” e, dopo avere telefonato
al 112 per lamentarsi del comportamento dei militari “fate pure, vi faccio vedere
io, parlerò con i vostri superiori così tolgono dalla strada due stupido tti come voi,
perché non siete nemmeno degni di portare questa onorabile divisa, perché io ho
tre Carabinieri a casa, ma non fanno per strada gli stupidi come voi, loro sì che

2. Nel ricorso a firma del patrono, Giorgio Giostra chiede che la sentenza sia
cassata per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge penale ed
il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all’art.
336 cod. pen., rimarcando come egli, per un verso, si sia limitato a muovere
mere critiche all’attività dei militari, del tutto prive di potenzialità a coartarne la
volontà; per altro verso, non abbia agito al fine di indurre i soggetti passivi a
porre in essere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d’ufficio,
là dove la telefonata al 112 compiuta dall’imputato può ritenersi tutt’al più rivolta
a precostituirsi la prova del comportamento arbitrario dei Carabinieri e non a
condizionarne la volontà. Il ricorrente rimarca altresì che, ad ogni modo, la
seconda frase veniva profferita dopo che la contestazione della contravvenzione
era già avvenuta, sicché l’attività istituzionale dei Carabinieri intervenuti non era
stata in alcun modo turbata dall’atteggiamento del Giostra.
2.2. Col secondo motivo, Giostra eccepisce la violazione di legge penale ed il
vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.
pen. richiesto con i motivi aggiunti, sebbene si tratti di fatto di minima gravità,
privo di un’effettiva capacità intimidatoria, non abituale, commesso da un
soggetto di circa settanta anni, al quale veniva applicata la pena sul minimo
edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve,
pertanto, essere disatteso.

2. Non coglie nel segno il primo motivo col quale il ricorrente contesta la
ritenuta integrazione del reato di cui all’art. 336 cod. pen.
2

hanno le palle, altro che voi”).

2.1. Nel dare risposta all’omologa deduzione mossa in appello, la Corte
distrettuale ha congruamente argomentato l’integrazione del reato ascritto al
Giostra tanto sotto il profilo dell’elemento oggettivo, rilevando come l’imputato
non si limitasse a manifestare sentimenti ostili ed a profferire ingiurie, ma
prospettasse concretamente ai due militari un male ingiusto, cioè di adire i loro
superiori gerarchici per farli togliere dal servizio in strada – minaccia la cui
concretezza si trae dal fatto che egli telefonò al 112, così da precostituirsi la
prova di un comportamento illegittimo da parte dei due pubblici ufficiali -;

Giostra fosse chiaramente finalizzata ad interferire sull’attività d’ufficio che i due
Carabinieri stavano compiendo ed a turbare la loro sfera di autodeterminazione,
al fine di evitare la contravvenzione, a nulla rilevando che essi rimanessero
indifferenti al male prospettato e che questo non si sia realizzato (v. pagine 3 e 4
della sentenza impugnata).
2.2. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello ha mosso da una
convincente ricostruzione storico naturalistica della vicenda – solidamente
ancorata alle emergenze probatorie acquisite al processo nonchè scandita da
lineari inferenze logiche – ed, in relazione ad essa, ha fatto ineccepibile
applicazione del dettato normativo come interpretato dalla costante
giurisprudenza di questa Corte.
Con un ragionamento ineccepibile, i giudici di merito hanno posto l’accento
sul fatto che Giostra non si limitava a porre in essere una reazione
genericamente minatoria, costituente mera espressione di sentimenti ostili, ma
prospettava ai militari un danno ingiusto, specifico e connotato da concretezza,
là dove li minacciava, dopo avere contattato il 112 per dolersi dell’agire dei
militari, di rivolgersi ai loro superiori perché adottassero dei provvedimenti nei
loro confronti. Minaccia che, avendo riguardo alla situazione valutata con un
giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive al
momento del fatto, non irragionevolmente è stata ritenuta dai Giudici del merito
idonea a turbare i pubblici ufficiali nell’assolvimento dei loro compiti istituzionali,
in quanto connotata da una parvenza di serietà e da una potenzialità costrittiva
del loro agire (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324; Sez. 6, n.
6164 del 10/01/2011, Stefanello, Rv. 249376).
2.3. Non scrutinabile in questa Sede è, d’altra parte, l’ulteriore rilievo mosso
dal ricorrente, secondo il quale la seconda frase veniva pronunciata dal Giostra
dopo la contestazione della contravvenzione, implicando una diversa
ricostruzione storico fattuale della vicenda mediante una non ammissibile
rivalutazione delle emergenze processuali.

3

quanto con riferimento all’elemento soggettivo, rimarcando come la condotta del

3.

E’ inammissibile anche il secondo motivo concernente l’omessa

applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
3.1. Ed invero, la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza dei presupposti
della lieve entità del fatto sul presupposto che “non si può ritenere che le
modalità della condotta insistentemente tenuta dal Giostra abbia determinato un
esiguo danno al bene giuridico tutelato dall’art. 336 cod. pen.”. Valutazione che
– nel valorizzare la perseveranza dell’agire criminale e nel tratteggiare una
lesione non minimale all’interesse protetto dall’incriminazione – si appalesa

scrutinabile nella sede di legittimità, pena un non consentito sconfinamento in un
giudizio di merito avulso dall’ambito dell’art. 606 cod. proc. pen.

4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2018

sorretta da motivazione adeguata, sia pure sintetica, ed è, pertanto, non

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