Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19114 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19114 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO MICHELE N. IL 25/08/1952
avverso la sentenza n. 7721/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Fatto e diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il
reato di cui all’art. 95 dpr 115/2000, Russo Michele ha proposto ricorso per Cassazione,
lamentando violazione di legge in quanto, pur avendo il ricorrente chiesto ed ottenuto la
celebrazione del giudizio con rito abbreviato, lo stesso, alla successiva udienza si è svolto con il

la scelta del rito abbreviato.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto il processo si è svolto nelle forme del giudizio
ordinario e non risulta essere mai stato chiesto e disposto dal giudice il rito abbreviato.
Il ricorso è dunque inammissibile
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso ile1,e-1V2-0,113

rito ordinario ragione per cui egli non ha potuto beneficiare della riduzione di un terzo prevista per

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