Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19113 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19113 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI OSVALDO N. IL 28/07/1978
avverso la sentenza n. 1931/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Fatto e diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il
reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, Morelli
Osvaldo ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, lamentando vizio di
motivazione in ordine all’accertamento dello stato di ebbrezza e in ordine alla misura della pena e
alla mancata applicazione di sanzioni sostitutive. .

Quanto al primo motivo, esso non è pertinente rispetto alla condotta contestata, che non è la guida
in stato di ebbrezza bensì il rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento del tasso alcol
emico
Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Si richiamano i principi enunciati da questa Corte Suprema secondo cui la le statuizioni in ordine
alla determinazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di
merito, rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che
sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
sia sorretto da sufficiente motivazione.( Sez. U, Sentenza. del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 )
Rv. 245931, Sez. 2, Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249163).
Orbene la sentenza impugnata

ha fornito adeguata e congrua motivazione del mancato

accoglimento della richiesta di sanzioni sostitutive, fondata sul rilievo della personalità
dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, due dei quali specifici, in presenza dei quali
le sanzioni sostitutive della libertà controllata o dei lavori di pubblica utilità non appaiono idonee
a favorirne il reinserimento sociale
Il ricorso è dunque inammissibile
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1-0~6

Il ricorso è manifestamente infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA