Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19112 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19112 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Zanotti Giacomo Serafino, nato il 16/07/1968 a Cernusco sul Naviglio

avverso la sentenza del 11/01/2017 della Corte d’appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perelli
Simone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore della parte civile Istituto Ortopedico Gaetano Pini in persona del
legale rappresentante pro-tempore Tropiano Amedeo, Avv. Pugliese Federica,
che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato,
come da conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Giacomo Serafino Zanotti è stato condannato dal Tribunale di Milano, con
sentenza del 9 febbraio 2015, per il reato di cui all’art. 355 cod. pen., nella
forma colposa di cui al comma terzo, perché, quale socio e presidente del
consiglio d’amministrazione della società “G.G.S. s.r.l.”, in concorso con Mauro
Boscarollo (responsabile tecnico della medesima società) e con Giovanni Foti e
Mario Decembrino (soci amministratori della società “La rapida controsoffittature

Data Udienza: 22/02/2018

di Foti e Decembrino s.n.c.”), si rendeva inadempiente agli obblighi che
derivavano dal contratto d’appalto affidato dalla committente Azienda
Ospedaliera Istituto Ortopedico “Gaetano Pini” di Milano, in particolare
eseguendo le opere con “approssimazione, grossolanità, materiali di qualità
scadente e non a regola d’arte” e rendendo inutilizzabile il reparto degenze
chirurgiche del quarto piano dal 10 maggio al 13 dicembre 2007.

2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Milano, in parziale

gli altri – a Giacomo Serafino Zanotti, per intervenuta prescrizione, confermando
le statuizioni civili in favore della parte civile Istituto Ortopedico Gaetano Pini,
segnatamente la condanna al risarcimento del danno da liquidare dal competente
giudice civile ed al versamento, in solido con i coimputati Boscarollo, Foti e
Decembrino, della somma di 50.000,00 euro a titolo di provvisionale.

3. Giacomo Serafino Zanotti ricorre avverso il provvedimento a soli fini civili,
a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Costantino Ricci, e ne chiede
l’annullamento per i seguenti motivi:
3.1. violazione di legge penale in relazione agli artt. 168, 169, 194, 195,
202 e 203 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, agli artt. 14 e 14 d.lgs 12 aprile
2006, n. 163, ed all’art. 29 D.M. n. 145/2000, per avere la Corte d’appello
ritenuto provato l’inadempimento del contratto d’appalto pubblico avente ad
oggetto le opere e le forniture edilizie/impiantistiche del progetto di
ristrutturazione presso il nosocomio sulla base di un ragionamento presuntivo
basato sulle testimonianze del RUP Ing. Balestra e del Responsabile dei Lavori
Ing. Tenga e sulla documentazione prodotta dalla difesa e dalla parte civile,
senza disporre le operazioni di verifica e controllo delle opere eseguite nel
contraddittorio delle parti, sebbene obbligatorie e non sostituibili con altra
modalità di accertamento;
3.2. vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione delle prove
dichiarative e documentali offerte dalle difese in merito all’inadempimento
(precisamente, la documentazione prodotta dalla difesa e la deposizione
testimoniale del Geom. Casarin);
3.3. vizio di motivazione in ordine alla determinazione del danno nonché alla
concessione e commisurazione della provvisionale;
3.4. richiesta di sospensione, in pendenza del ricorso, della esecuzione della
condanna civile a norma dell’art. 612 cod. proc. pen. potendo derivare da essa
grave ed irreparabile danno, essendo la società “G.G.S. s.r.l.” – di cui Zanotti era

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riforma dell’appellata sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato ascritto — fra

socio e amministratore – ormai fallita e potendo egli contare soltanto sull’attività
lavorativa svolta quale dipendente e sul reddito da lavoro della moglie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve,
pertanto, essere disatteso.

ritenuta integrazione del reato nonostante l’omesso collaudo dell’opera

(sub

punto 3.1 del ritenuto in fatto).
2.1. Chiamata a pronunciarsi sulla medesima doglianza, la Corte territoriale
ha rilevato come l’inadempimento del contratto d’appalto avente ad oggetto la
fornitura di opere edilizie ed impiantistiche (inadempimento sostanziatosi in un
forte ritardo nella esecuzione dei lavori, nell’affidamento in subappalto dei lavori
oltre i limiti in cui esso era stato autorizzato e, soprattutto, nell’esecuzione delle
opere con numerosi difetti e vizi) debba ritenersi provato alla luce dei plurimi e
convergenti elementi acquisiti al processo e, precisamente, delle testimonianze
del RUP Ing. Balestra e del Responsabile dei Lavori Ing. Tenga nonché della
documentazione prodotta dal querelante Istituto Pini. Il Giudice a quo ha inoltre
evidenziato come, a seguito della comunicazione della fine dei lavori da parte
della società appaltatrice “G.G.S. s.r.l.” con richiesta di procedere al collaudo, il
RUP Ing. Balestra comunicasse che le opere eseguite erano “incollaudabili”.
Il Collegio del gravame si è altresì confrontato con le prove contrarie offerte
dalla difesa, in particolare, sia con le dichiarazioni rese dal Geom. Casarin,
responsabile del cantiere della “G.G.S. s.r.l.”, argomentandone congruamente la
ritenuta non credibilità, in ragione del diretto interesse vantato dal medesimo
all’esito della causa (essendo direttamente coinvolto nei ritardi nell’acquisizione
dei serramenti) e degli elementi di segno contrario evinti dalla documentazione
acquisita; sia con le dichiarazioni del Geom. Galluccio, coadiutore del diretto dei
lavori, stante la estrema genericità ed inidoneità ad infirmare la valenza
probatoria del documenti acquisiti (v. pagine 9 — 11 della sentenza impugnata).
2.2. A fronte della plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in
narrativa, e dei precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in
questa sede, non è ammessa alcuna rilettura delle risultanze processuali per
giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità
limitare a ripercorrere

l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per

verificare la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ()culi percepibili,

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2. E’ infondata la prima deduzione con la quale il ricorrente contesta la

senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.3. Né merita accoglimento la prospettazione difensiva secondo la quale
l’inadempimento non potrebbe ritenersi comprovato in assenza del collaudo (fra
l’altro, stimato inattuabile dal RUP Ing. Balestra).
Occorre preliminarmente rilevare che il collaudo delle opere pubbliche è quel
procedimento teso a verificare che i lavori oggetto dell’appalto siano stati
eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche pattuite nel contratto o

la sussistenza delle condizione per procedere alla liquidazione del credito
dell’appaltatore. Si tratta dunque di adempimento che è finalizzato a tutelare
entrambi i contraenti in relazione al corretto adempimento della fornitura
oggetto del contratto ed assolve – all’evidenza – ad uno scopo di chiara natura
civilistica.
D’altra parte, va notato che, secondo il chiaro enunciato dell’art. 355 cod.
pen., ai fini dell’incriminazione è richiesto che dall’inadempimento degli obblighi
derivanti dal contratto di fornitura concluso con lo Stato, con altro ente pubblico
o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità sia derivata la
mancanza, totale o parziale, di “cose o opere che siano necessarie ad uno
stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio”. Il reato è dunque integrato da
una qualunque inosservanza alle obbligazioni contrattuali che si traduca nella
mancata fornitura, anche solo parziale, di quanto necessario per il
funzionamento e per l’espletamento dell’attività di rilievo pubblicistico del
committente pubblico. Situazione che, nella specie, i giudici di merito hanno
stimato comprovata, a cagione dei ritardi nella consegna dell’opera (che rendeva
inagibile il quarto piano dell’ospedale per diversi mesi) e nell’esecuzione delle
opere con numerosi vizi e difetti, oggetto di diverse contestazioni scritte da parte
dell’istituto ospedaliero alle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori.
2.4. In un sistema processuale penale, quale il nostro, nel quale non sono
contemplate prove legali ed in assenza nella disciplina positiva della prescrizione
di un formale accertamento con collaudo dell’inadempimento rilevante ai fini
dell’art. 355 cod. pen., non v’è materia per ritenere che il giudice penale sia
obbligatoriamente vincolato a ritenere integrato detto reato a condizione che
l’inosservanza alle obbligazioni di un contratto di fornitura verso l’ente pubblico
sia stato accertato mediante un collaudo (negativo).
L’assunto difensivo risulta dunque privo di base normativa, non essendo
previsto da alcuna disposizione di legge penale – sostanziale o processuale – che
il collaudo di un’opera costituisca modalità unica – ed imprescindibile – per
accertare l’inadempimento contrattuale ai fini dell’incriminazione

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de qua,

oggetto delle eventuali varianti in corso d’opera, allo precipuo scopo di verificare

potendo il giudice trarre la prova del fatto che l’appaltatore non abbia eseguito
quanto si era impegnato contrattualmente ad espletare sulla base delle prove
raccolte nel corso del processo nel contraddittorio fra le parti, valutate alla luce
del proprio prudente apprezzamento, come appunto hanno fatto i decidenti nel
caso sub iudice.
D’altronde, la giurisprudenza citata dal ricorrente a conforto dell’assunto
difensivo (delle Sezioni civili di questa Corte) si riferisce chiaramente a
contenziosi di natura civilistica, concernenti la verifica delle inadempienze

quantum

del

corrispettivo.
3. E’ manifestamente infondato il secondo motivo di doglianza, col quale il
ricorrente si duole dell’omessa valutazione delle prove dichiarative e documentali
offerte al fine di dimostrare l’insussistenza dell’inadempimento contrattuale (sub
punto 3.2 del ritenuto in fatto).
3.1. Come si è già notato nel paragrafo che precede, la Corte ha
congruamente motivato la ritenuta integrazione dei presupposti materiali del
reato prendendo in esame tutte le prove acquisite al processo e confrontandosi
precisamente con le deduzioni difensive (v. pagine 9 e seguenti della sentenza in
verifica).

4.

Immune da censure di ordine logico e giuridico è anche la trama

argomentativa intessuta dai Giudici della cognizione a sostegno delle statuizioni
civili attaccate col terzo ed il quarto motivo di ricorso (sub punti 3.3 e 3.4 del
ritenuto in fatto).
4.1. Ed invero, i Giudici di merito, da un lato, hanno rimesso al giudice civile
la quantificazione complessiva dei danni subiti dalla struttura ospedaliera;
dall’altro lato, hanno motivato la riconosciuta condanna alla provvisionale
immediatamente esecutiva in considerazione del danno morale pacificamente
subito dal nosocomio – segnatamente del nocumento all’immagine derivante dal
non poter mettere a disposizione dei cittadini, nei tempi previsi, un proprio
reparto di degenza chirurgica -, con un ragionamento scevro da illogicità
manifesta e, pertanto, incensurabile nella sede di legittimità.
4.2. Quanto poi alla richiesta di sospensione della esecuzione della condanna
civile a norma dell’art. 612 cod. proc. pen. invocata col quarto motivo, va
rilevato che detta sospensione, in pendenza del ricorso, è inammissibile quando
il giudice di merito abbia pronunciato una condanna solo generica al risarcimento
dei danni in favore della parte civile — come appunto nel caso di specie -, atteso

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dell’appaltatore ai fini della determinazione dell’an e del

che la richiesta di inibitoria può avere ad oggetto esclusivamente decisioni dotate
di efficacia esecutiva (Sez. 6, n. 40543 del 27/10/2010, Scaduto, Rv. 248749).
4.3. D’altra parte, non ricorrono i presupposti per l’invocata sospensione
dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, atteso che essa
postula la prova, ad onere dell’interessato, dell’assoluta necessità della somma
stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Sez.
2, n. 4188 del 14/10/2010 – dep. 2011, Manganello, Rv. 249401) ovvero
un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio (Sez. 4, n. 51194 del 24/09/2015,

Situazione siffatta che non può ritenersi ricorrere, nella specie, là dove la
provvisionale imposta allo Zanotti – in solido con i coimputati Mauro Boscarollo,
Giovanni Foti e Mario Decembrino – è pari alla somma di 50.000,00 euro, che avuto riguardo alla situazione reddituale dell’imputato e della moglie (come
documentata dallo stesso istante) – non risulta tale da impedire di fare fronte ai
bisogni primari.

5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
Dalla decisione consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Istituto Ortopedico “Gaetano
Pini”, che, avendo riguardo alle tariffe forensi ed all’impegno defensionale
profuso, si ritiene equo liquidare in complessivi euro 3500, oltre al 15% per
rimborso di spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Istituto
Ortopedico “Gaetano Pini”, liquidate complessivamente in euro 3500, oltre al
15% per rimborso di spese generali, IVA e CPA.

Così deciso il 22 febbraio 2018

D’Amico, Rv. 265411).

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