Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19112 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19112 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MASCIA Stefano Basilio, nato a Domusnovas (Ci), il 23 febbraio 1961;

avverso laozgAs:Amtivzign. 4226/2013 RIMC del Tribunale di Napoli del 8 luglio 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola
LETTIERI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

1

Data Udienza: 07/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in sede di appello avverso il provvedimento di rigetto
della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata a Mascia
Stefano, disposto dal locale Gip in data 24 aprile 2013, con ordinanza del 8 luglio
2013, disattendeva il ricorso, confermando il provvedimento impugnato.
In particolare il Tribunale osservava che, sussistevano gravi indizi di
colpevolezza a carico del Mascia in ordine al reato di cui all’art. 73 dPR n. 309 del
1990 in quanto dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte era

Franco e Marigliano Rosario sostanze stupefacenti di tipo cocaina da rivendere
successivamente in Sardegna; riguardo alle esigenze cautelari esse erano state
desunte, oltre che dalla gravità e dalla persistenza della intenzione criminale,
dalla personalità dell’indagato, già gravato da numerosi precedenti penali, che ne
evidenziavano la impermeabile proclività al crimine, dato questo ritenuto
prevalente sul mero decorso del tempo dall’epoca in cui si sarebbero realizzati i
fatti criminosi di cui alla misura e sulla stessa durata di applicazione della misura
stessa, peraltro non particolarmente lunga.
Proseguiva il Tribunale di Napoli nel motivare il proprio provvedimento
osservando che nessun rilievo ai fini della modifica o revoca della misura poteva
avere il fatto che il Mascia si fosse sottoposto ad un programma di svezzamento
dalla tossicodipendenza, posto che tale elemento non esclude che egli potrebbe
continuare a delinquere nel medesimo ambito criminoso, né la circostanza che i
figli adolescenti potrebbero risentire pregiudizievolmente della assenza del
padre.
Riguardo in particolare alla idoneità della misura degli arresti domiciliari,
ritiene Tribunale che la negativa personalità del Mascia, caratterizzata da una
spiccata tendenza alla trasgressione, non consente di formulare una prognosi
favorevole al rispetto dei doveri connessi a tale misura, rispetto rimesso,
sostanzialmente, alla capacità di autodeterminazione dell’interessato.
Con atto del 21 ottobre 2013 proponeva ricorso per cassazione il Mascia,
deducendo la carenza di motivazione della ordinanza impugnata, in particolare in
ordine alla irrilevanza della condotta di vita dell’indagato successiva ai fatti,
risalenti all’anno 2008, per i quali è ora ristretto in carcere, nonché in ordine alla
circostanza che i suoi precedenti penali, tutti anteriori ai fatti di causa, erano
connessi allo stato di tossicodipendenza, attualmente non più in atto; dato
questo che priverebbe di sintomaticità i predetti pregiudizi penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato, deve essere accolto nei sensi di cui in
motivazione.
2

risultato che egli, in almeno tre occasione, aveva acquistato da tali Imparato

Osserva, infatti, la Corte che il provvedimento impugnato appare carente
quanto all’accertamento della adeguatezza della sola misura della custodia
inframuraria quale unica misura atta a prevenire il pericolo di reiterazione della
condotta addebitata al Mascia.
Se è pur vero che le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lettera c), cod.
proc. pen. possono essere correttamente dedotte anche dalle sole specifiche
modalità e circostanze del fatto per cui si indaga e dalla personalità dell’agente,

incongrua, relativamente al giudizio di esclusiva adeguatezza della misura
applicata della custodia cautelare in carcere. Prevedendo infatti l’art. 275,
comma 3, prima parte, cod. proc. pen. che “la custodia cautelare in carcere
può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata” va
infatti ribadito il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo
cui, in tema di misure cautelari, l’adeguatezza esclusiva della custodia cautelare
in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui
all’art. 274, lettera c), cod. proc. pen. può essere ritenuta soltanto quando
elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità
del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza degli
obblighi connessi di una diversa misura (in termini,

ex multis,

Corte di

cassazione, Sezione I penale, 15 luglio 2010, n. 30561).
Con riferimento al caso in questione

l’esposto principio deve altresì

coniugarsi con l’affermazione fatta da questa Corte, secondo la quale in tema
di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della
decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l’attualità e
l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione
sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura. (Corte
di cassazione, Sezione VI penale, 7 luglio 2009, n. 27865).
Orbene, se si considera che nel caso di specie la condotta criminosa posta
in essere dal Mascia risale a circa 5 anni prima della adozione della misura
cautelare e della sua conferma da parte anche del Tribunale del riesame di
Napoli, a ragione il ricorrente lamenta come non risultano adeguatamente
spiegate le ragioni per cui dalla pur evidenziata connotazione di notevole
gravità della imputazione cautelare a lui mossa, possa fondatamente
desumersi, in assenza di, quantomeno dichiarati, precedenti in tal senso
sintomatici (quali potrebbero essere quelli relativi a pregresse evasioni dagli
arresti domiciliari o comunque connessi al mancato rispetto di prescrizione
imposte a corredo di preesistenti misura cautelari) anche una effettiva
propensione all’inosservanza degli obblighi connessi all’applicazione di una
diversa più blanda misura cautelare.
3

tuttavia la motivazione dell’ordinanza impugnata si rivela insufficiente ed

o

S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente
al giudizio di adeguatezza della misura, con rinvio degli atti al Tribunale di
Napoli, per un nuovo esame sul punto.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alta ritenuta adeguatezza della
custodia cautelare in carcere e rinvia al Tribunale di Napoli;
rigetta nel resto.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2014

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