Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19112 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19112 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORIJXÀNZA

sul ricorso proposto da:
MARINELLI FELICE N. IL 24/02/1983
avverso la sentenza n. 16136/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO,

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Felice Marinelli ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la sentenza emessa in data
20.12.2011 dal Tribunale di Napoli, con la quale è stato condannato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda
per il reato di cui all’art. 116, comma 13, C.d.s. perché guidava il motociclo Honda SH 150 tg. DM47446
sprovvisto di patente di guida, non avendola mai conseguita. Fatto accertato in Napoli il 10 giugno 2010.
L’appello è stato convertito in ricorso per Cassazione in quanto, trattandosi di sentenza di condanna a pena

dell’ammenda, a norma dell’art. 593 n 3 c.p.p. essa è inappellabile.
Il ricorrente lamenta vizi la mancata assoluzione quantomeno ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. e la
eccessività della pena.
Il ricorso è però inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto nell’albo degli avvocati
cassazionisti. Invero, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo
speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso per Cassazione anche nel caso in
cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. III n. 48492
del 13.11.2013).
Tuttavia la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede non è previsto dalla
legge come reato; la sentenza va annullata per la intervenuta abolitio criminis, atteso che l’inammissibilità
del ricorso per Cassazione, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa, non
impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza
della sopravvenuta abolitio criminis (Sez. 7 n. 48054 del 16.11.2011).
Deve a tal riguardo, difatti, prendersi atto che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia impugnata,
è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui
all’art. 116 C.d.s. è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1, comma 1. D.lgs. 15 gennaio 2016 n.
8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il
reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come
quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
La norma si è resa necessaria per rendere non operante la regola posta dall’art. I della legge n. 689/81 della
non applicabilità delle disposizioni che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse
anteriormente alla loro entrata in vigore.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell’art. 9, la trasmissione degli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo per il corso del relativo procedimento.
if

E tale circostanza assume rilievo, poiché la statuizione per la quale, “nei casi previsti dall’art. 8,
comma 1, l’Autorità Giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa degli atti dei procedimenti penali
relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” trova applicazione, per dettato del medesimo
art. 9, comma 1, “salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

PQM

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