Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19110 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19110 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOCCI CARLO nato il 06/01/1973 a CARBONIA

avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’inannmissibilita’ del ricorso;
l’avv. Martellucci Gaetano, difensore di MOCCI CARLO, si riporta ai motivi di
ricorso.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza n. 1411/2016, la Corte di appello di Perugia ha

confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Terni a Carlo Mocci ex artt. 81,
comma 2, 337, 582, 585 e 61 n. 2 e 341 bis cod. pen. (capo a) e 635, comma 2,
cod. pen. (capo b) per avere colpito due Carabinieri e un sovrintendente della
Polizia di Stato, mentre tentavano di identificarlo e di farlo calmare, procurando

2. Nel ricorso di Mocci si chiede l’annullamento della sentenza deducendo
violazione degli artt. 337, 393 bis cod. pen. e 349 cod. proc. pen. perché,
avendo l’imputato regolarmente consegnato il documento di identità, il suo
accompagnamento forzato e la correlata privazione della libertà personale
costituirono un abuso al quale Mocci reagì – anche con lesioni personali e un
danneggiamento – ma soltanto al fine di recuperare la libertà perduta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’art. 393 bis cod. pen. (come già l’art. 4 d. lgt. n.288 del 1944) non
prevede una circostanza di esclusione della pena parificabile a una causa di
giustificazione ex art. 59 cod. pen., (esimente putativa), ma una causa di
esclusione della punibilità che si applica solo a condotte che siano
oggettivamente arbitrarie e non tali solo nell’opinione dell’agente (ex multis:
Sez. 6, n. 31288 del 28/03/2017, Rv. 270859; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013,
Rv. 257513).
Nel caso in esame, con valutazione convergente con quella del Tribunale e
sviluppata sulla base di plausibili massime di esperienza, la Corte di appello ha
compiutamente esposto le ragioni che escludono che i pubblici ufficiali abbiano
ecceduto con atti arbitrari i limiti delle loro attribuzioni: i due poliziotti
intervennero per sedare un tafferuglio, anche con lancio di bottiglie (sulla strada
erano ancora disseminate bottiglie rotte) fra alcuni giovani e Mocci (palesemente
ubriaco) dapprima rifiutò con insofferenza di fornire le sue generalità, poi esibì la
carta di identità ma si rifiutò espressamente di mostrare la patente avvicinandosi
con un gesto di sfida al volto dei poliziotti, i quali – a quel punto – per non fare
degenerare la situazione, anche per la presenza di persone ostili a Mocci, per
tutelare sia Mocci sia l’ordine e la tranquillità pubblica, lo fecero salire sull’auto di
servizio per condurlo in Questura. Come adeguatamente argomentato nella
sentenza impugnata, per le ragioni sopra richiamate, gli agenti condussero Mocci
2

loro lesioni.

in Questura non tanto per identificarlo (aveva già esibito la carta di identità)
quanto per prevenire reati rimuovendo le cause che potevano favorirli (art. 55
cod. proc. pen.), oltre che “al fine di appurare le ragioni della sua particolare
ritrosia a mostrare la patente di guida” (art. 349, comma 4, cod. proc. pen.). Né
costituisce atto arbitrario l’accompagnamento del soggetto in caserma o negli
uffici di polizia, quando questi ex art. 349, comma 2, cod. proc. pen. è indagato
per aver già opposto resistenza al pubblico ufficiale: in questo caso il soggetto
può essere trattenuto per l’identificazione non oltre ventiquattro ore in base all’

(Sez. 6, n. 41585 del 19 giugno 2013; Sez. 6, n. 34247 del 17 maggio 2011).
Pertanto, il ricorso è infondato.

2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso il 20/02/2018

Il Consigliere estensore
Angelo o9Anzo

Il Presidente
Giaconn Paoloni

i

(P21

art. 11 d.l. 21 marzo 1978 n.59 convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191

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