Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19110 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19110 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tineo Camilo Jorge Luis, nato in Repubblica Dominicana il 17/09/1978
avverso la ordinanza del 08/07/2013 del Tribunale della libertà di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola
Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Gualtieri che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

Data Udienza: 07/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale delle libertà di Milano, con ordinanza emessa in data 8 luglio
2013, dichiarava inammissibile l’appello cautelare proposto Camilo Jorge Luis
Tineo avverso l’ordinanza emessa dalla settima sezione penale del Tribunale
della medesima città e con la quale veniva rigettata l’istanza di scarcerazione per
decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc.
pen.

risultasse – dalla lettura del decreto dispositivo del giudizio emesso nel
procedimento de quo (ove si attestava che il Tineo in quel momento era
detenuto per altra causa) e dalla acquisizione della posizione giuridica – che il
Tineo, dopo avere ricevuto la notifica della ordinanza cautelare 1 1 11 ottobre 2011
fu scarcerato il 22 ottobre 2011.
La misura fu poi a lui notificata nuovamente, dopo la integrazione
rappresentata da provvedimento di estradizione suppletivo, solo il 31 gennaio
2013 quando ormai il procedimento si trovava in fase dibattimentale.
Trattandosi di istanza di scarcerazione per scadenza termini ex art. 297 cod.
proc. pen. presentata in relazione alla fase delle indagini preliminari, la avvenuta
scarcerazione del Tineo durante tutta la durata della fase in esame – con
ripristino della misura solo in fase dibattimentale – radicava, secondo il
Tribunale, la carenza di interesse alla pronunzia.

2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza ricorre per cassazione, a
mezzo del proprio difensore, Camilo Jorge Luis Tineo, affidando il gravame ad un
unico motivo con il quale lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 297, comma 3, cod. proc. pen., 13 e 27
Cost.
Si sostiene che il Tribunale milanese ha del tutto disatteso il fatto che la
misura cautelare applicata con provvedimento dell’Il ottobre 2011 dal G.I.P.
presso il Tribunale di Milano non sia mai stata revocata, essendone stata solo
dichiarata la temporanea inefficacia in ottemperanza a quanto disposto dagli artt.
721 cod. proc. pen. e 14 della Convenzione Europea, in assenza di un mandato
di arresto europeo suppletivo per i fatti di cui al procedimento milanese.
Secondo il ricorrente l’adozione scaglionata nel tempo dei titoli custodiali lo
ha comunque posto in una situazione oggettivamente peggiorativa rispetto a
quella in cui egli si sarebbe trovato ove le ordinanze fossero state emesse nel
medesimo contesto temporale, poiché in quest’ultimo caso, infatti, il tempo
massimo di durata si sarebbe consumato parallelamente per entrambe le misure
cautelari, confluendo in un unico periodo di privazione della libertà personale.
2

Nel pervenire a tale conclusione il Collegio cautelare osservava come

Non possono essere pertanto condivise, secondo il ricorrente, le
considerazioni del Tribunale in merito ad una intervenuta carenza di interesse
alla pronuncia in quanto il procedimento relativo alla seconda ordinanza si
troverebbe nella fase dibattimentale, atteso che in questo modo si porrebbe il
prevenuto in una situazione più gravosa (con conseguente privazione della
libertà personale) rispetto a quella in cui si fosse trovato se il M.A.E. suppletivo
fosse stato rilasciato solo qualche mese prima e fosse immediatamente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non è controverso che il procedimento con riferimento al quale si discute
della efficacia del titolo custodiale per effetto del reclamato meccanismo di cui
all’art. 297 cod. proc. pen. si trovi in fase dibattimentale.
L’art. 297, comma terzo cod. proc. pen. – che prevede la retrodatazione
della decorrenza dei termini della misura custodiale nel caso di contestazioni a
catena – non è applicabile nella fase dibattimentale in quanto, in tal caso, il
termine di fase decorre dall’emanazione dei provvedimenti che dispongono la

vocatio in ius.
L’art. 297, comma terzo cod. proc. pen. è invece applicabile solo in relazione
alla fase delle indagini preliminari, quando è necessario un controllo del giudice
sull’attività del pubblico ministero anche in riferimento al termine di durata dello
stato di privazione della libertà dell’imputato.
Nel caso di specie il ricorrente invocherebbe dunque una scarcerazione ora
per allora, rispetto alla quale tuttavia è risultata la vigenza di un titolo custodiale
improduttivo di effetti in ordine alla libertà personale (dal provvedimento
allegato al ricorso risulta che l’ordinanza cautelare eseguita in data 11 ottobre
2011, di cui si rivendica la caducazione, è stata sospesa negli effetti in data 21
ottobre 2011 con conseguente scarcerazione del ricorrente che, pertanto, non è
risultato privato della libertà personale per tale titolo).
Per accertare se, nonostante ciò, fosse operativo il meccanismo della
contestazione a catena e, per l’effetto, censurabile il provvedimento impugnato,
al ricorrente incombeva quantomeno l’onere di allegazione circa l’integrazione
dei requisiti necessari per stabilire se, per l’ordinanza cautelare successiva alla
prima e a questa connessa, si fosse verificato l’effetto estintivo reclamato ora per
allora (ossia l’onere di allegazione degli atti dai quali desumere che il tempo
massimo di durata della custodia cautelare si fosse consumato parallelamente
per entrambe le misure cautelari), dovendosi escludere che, come ha

3

pervenuto al Pubblico Ministero.

correttamente sostenuto il Tribunale distrettuale, possa essere computato,
puramente e semplicemente, il periodo di sospensione degli effetti del titolo
cautelare emesso dal Gip di Milano.
In tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti il vizio
di motivazione del provvedimento impugnato, indicare gli atti dai quali
scaturirebbero gli esiti reclamati, curando che gli atti stessi siano effettivamente
acquisiti al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a
produrli in copia nel giudizio di cassazione, tanto in virtù del principio di

proc. pen.
Consegue pertanto l’inammissibilità del gravame.

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte
costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle
ammende.
Va disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 7/02/2014

autosufficienza del ricorso desumibile dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod.

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