Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19110 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19110 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIOTOLA EMANUELA N. IL 07/03/1991
avverso la sentenza n. 1329/2014 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e diritto
Ciotola Emanuela ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444
c.p.p. del Tribunale di Benevento emessa in data 9.12.2014 che le ha applicato la pena di euro
21.250,00 di ammenda, sostituita con 85 giorni di lavoro di pubblica utilità e disposto la
sospensione della patente di guida per la durata di anni due, per il reato di cui all’art. 186, comma 2
lett. c), comma 2 sexies e 4, C.d.s. Fatto commesso in Grottaminarda il 16.08.2013.

sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in quanto il giudice, applicando la
sospensione nella misura massima, avrebbe dovuto indicare le ragioni della sua decisione.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Infatti, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della normativa in vigore secondo la
quale, ai sensi dell’art. 186 C.d.s., comma 2, lett. c), il reato è punito con l’ammenda da euro 1.500 a
euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/1). All’accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della
patente è raddoppiata.
Del resto emergeva dagli atti che il veicolo condotto dall’imputata era di proprietà di De Luca
Vincenzo e, quindi, la sospensione della patente è stata raddoppiata nella misura minima.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

Lamenta la ricorrente vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla durata della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA