Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1911 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1911 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 2/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
24/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette
ti le conclusioni del PG Dott. No 2í 1 1-16,4_01 591 t-e i (147L/K- i,–e/2-0L,LZ
eA.24(
Guy.L.C,
LQ

Uditi difensor Avv.;

n■
(3-LirtL)

Data Udienza: 19/12/2013

La Corte di Appello di Trento, con ordinanza resa
all’udienza camerale del giorno 24.10.2012, accoglieva
l’istanza di riparazione presentata da Lamzaghab Mustapha
per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere
dal 5.10.2009 al 29.10.2010 perché sospettato del reato di
cui all’art.73 d.PR. 309/90, reato da cui era stato
assolto perché il fatto non sussiste con sentenza della
Corte di appello di Trento del 29.10.2010, divenuta
irrevocabile il 16.11.2011 e gli liquidava la somma di
euro 100.000,00.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo
dell’Avvocatura dello Stato di Trento, proponeva quindi
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di cui sopra e
concludeva chiedendo di volerla annullare.
Il Ministero ricorrente, a mezzo dell’Avvocatura Generale
dello Stato, proponeva altresì tempestiva memoria in cui
ribadiva le già esposte conclusioni.
Il ricorso si articola su due motivi:
con il primo motivo si lamenta inosservanza,violazione e
falsa applicazione degli articoli 125, 314 e seguenti,
643, 273 c.p.p. e conseguente motivazione mancante o
apparente, essendosi il giudice basato sulla sentenza di
assoluzione, confondendo i presupposti per la
con
quelli
della misura
cautelare
predisposizione
necessari a fondare il giudizio di responsabilità penale
ed omettendo l’analitica valutazione degli elementi
allegati all’istanza prima di statuire sulla mancanza
della causa ostativa prevista dall’art.314 c.p.p.;
con il secondo motivo inosservanza, violazione e falsa
applicazione degli articoli 125, 314 e seguenti e 643
c.p.p. per avere la Corte territoriale completamente
ignorato la richiesta, presentata con la memoria di
costituzione, di valutare la colpa lieve ai fini della
riduzione dell’indennità chiesta a titolo di riparazione
per ingiusta detenzione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, occorre richiamare la
fondamentale distinzione tra decisione di meritoassolutoria e ricostruzione delle vicende processuali al
fine del riconoscimento del diritto all’equa riparazione,
riconoscimento escluso laddove il soggetto interessato
abbia tenuto comportamenti dolosi o colposi, tali da far
ritenere necessaria la disposizione di misure cautelari
(in tal senso la sentenza n.2895 del 13.12.2005, Rv.232884
afferma:” il giudice, basandosi su fatti concreti deve

Ritenuto in fatto

PQM
Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame
alla Corte di appello di Trento.
Così deciso in Roma il 19.12.2013

valutare non se la condotta integri estremi di reato, ma
solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,
ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente,
la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito
penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa
ad effetto”).
Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato
riconosce la riparazione sulla base della sentenza di
assoluzione per carenza di riscontri esterni a supporto
della chiamata in correità che aveva originato il
procedimento a carico del Lamzaghab.
In realtà, la misura cautelare era stata disposta alla
luce delle sue ambigue frequentazioni, tali da renderne
verosimile il coinvolgimento in attività penalmente
illecite.
A
rilevanza
proposito
della
della
contiguità,
condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, sez.4,
ordinanza n.45418 del 25.11.2010, Rv.249237) ha ritenuto
che ” in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione
integra gli estremi della colpa grave ostativa al
riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati
contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole
dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili
come indicativi di una sua contiguità”.
La stessa sentenza di assoluzione inoltre evidenzia la
natura non limpida dei rapporti tra il Lamzaghab ed il
soggetto dal quale provenivano le dichiarazioni
accusatorie.
Anche il secondo motivo è fondato, non essendovi nella
impugnata ordinanza alcun riferimento alla sussistenza di
eventuale colpa lieve in capo al Lamzaghab, profilo
espressamente prospettato dall’Avvocatura dello Stato
nella memoria di costituzione.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con
rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo esame.

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