Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19109 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19109 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

Data Udienza: 31/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI
nei confronti di:
TARIS MIRELLA N. IL 07/06/1952
avverso la sentenza n. 10517/2012 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI,
del 20/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ,
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 20.12.2012 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Cagliari, disattendendo la richiesta di decreto penale di condanna
formulata ex art. 459 cpp dal Pubblico Ministero, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 129
cpp, non doversi procedere nei confronti di Taris Mirella in ordine al reato di esercizio
abusivo dell’organizzazione di scommesse per conto della società straniera Centuriobet
Ltd Trading (art. 4 comma 4 bis legge n. 401/1989) perché il fatto non è previsto dalla

Dopo avere osservato che la questione ha formato oggetto di decisioni di segno
opposto sia da parte dei giudici nazionali di legittimità e di merito che da parte della
Corte di Giustizia, il giudice di Cagliari ha rilevato che di recente questa Corte, con la
sentenza 1520/2012, Cifone, pur dando atto della incoerenza del sistema, ha ribadito
che allo stato attuale il diritto positivo non lascia alternative alla disapplicazione delle
norme interne che regolamentano il regime autorizzatorio per la raccolta delle
scommesse, tuttora in contrasto con la disciplina comunitaria e in particolare con gli
articoli 43 e 49 del Trattato UE (che regola i principi della libertà di stabilimento e della
libera prestazione dei servizi).
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari
ricorre per cassazione deducendo l’inosservanza dell’art. 4 comma 4 bis legge n.
401/1989 e la mancanza di motivazione su un punto essenziale (assimilabilità della
situazione giuridica relativa alla società Stanley International Betting Ltd di cui alle
richiamate sentenze della Corte di Giustizia e della Suprema Corte di cassazione a
quella della società Centuriobet Ltd Trading oggetto del presente procedimento).
Secondo la tesi del ricorrente, il giudice di Cagliari attribuisce alla sentenza
1520/2012 una conclusione non enucleabile dalla motivazione. Inoltre, essendo
pacifico che l’imputata esercitava una attività economica di raccolta delle scommesse
per conto di società estera in assenza della licenza di cui all’art. 88 TULPS,
sussistevano gli estremi del reato contestato.
Ancora, le sentenze della Corte di Giustizia non hanno mai affermato
l’incompatibilità dei sistemi dei controlli della legge interna con i principi comunitari e
sopportano tutte le restrizioni imposte dalla normativa interna dovute a ragioni che lo
stesso Trattato agli artt. 45 e 46 individua nella tutela dell’ordine pubblico, della
pubblica sicurezza e nella sanità pubblica e che – secondo l’interpretazione della
cassazione – rientrano nella necessità di salvaguardare i consumatori, favorire la
prevenzione della frode, controllare l’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva e
prevenire turbative dell’ordine sociale.
Sempre secondo il ricorrente la fattispecie in esame era ben diversa da quella
esaminata dalle pronunce richiamate, che riguardano l’ipotesi in cui la società estera
per conto della quale siano raccolte le scommesse (precisamente la

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Stanley

legge come reato.

International Betting Ltd) non abbia potuto partecipare, per preclusioni derivanti dalla
normativa interna, alle gare per l’attribuzione delle licenze, benché in possesso delle
necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro stato
membro.
Infine, secondo il ricorrente PG, il giudice di merito, se avesse ritenuto
sussistente un caso di disapplicazione della normativa nazionale, avrebbe dovuto
sollevare la questione di pregiudizialità davanti alla Corte di Giustizia ovvero la

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Innanzitutto, è bene chiarire che a norma dell’art. 129 cpp richiamato dall’art.
459 terzo comma cod. proc. pen. il giudice, quando non accoglie la richiesta di
emissione del decreto penale avanzata dal pubblico ministero, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, gli restituisce gli atti. Come infatti
ha già affermato questa Corte, il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la
persona nei cui confronti il P.M. abbia avanzato istanza di decreto penale di condanna,
solo nel caso in cui risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato ovvero
quella negativa della sua colpevolezza nel senso della radicale impossibilità di
acquisirla: siffatta pronuncia non può invece essere adottata nel caso in cui il giudice,
per addivenire alla medesima, debba procedere ad operazioni di comparazione e
valutazioni di dati riservate ad una fase da svolgersi in contraddittorio tra le parti
(cass. Sez. 5, Sentenza n. 14981 del 24/03/2005 Cc. dep. 21/04/2005 Rv. 231461).
Nel caso di specie, però, si è verificata proprio tale ultima ipotesi, perché dalla
stessa sentenza impugnata risulta una valutazione del giudice di merito circa la
applicabilità della normativa nazionale al caso di specie e quindi una attività di
apprezzamento sulla base di opposti orientamenti giurisprudenziali, non consentita ai
fini della pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente però non ha dedotto la violazione di legge sotto tale profilo e quindi
al Collegio non è consentito di rilevarla di ufficio.
2. Ciò premesso, va ribadito che il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401,
art. 4, comma 4 bis, (svolgimento di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta
anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta
integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in
assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n.
773, art. 88 una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla
rilevando l’esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. Un., 26.4.2004, n.
23271, Corsi, m. 227726); “tali provvedimenti amministrativi sono richiesti non in via
alternativa, in quanto la licenza per l’esercizio delle scommesse è necessaria in
aggiunta ad altri provvedimenti autorizzatori o concessori già ottenuti dal gestore”

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questione di legittimità costituzionale.

(Sez. 3, 19.5.2006, n. 22051, Zurro, m. 234643); “Integra il reato di esercizio abusivo
di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse sportive per conto
di un “bookmaker” straniero anche la condotta del soggetto il quale, pur non gestendo
direttamente l’attività, collabori tuttavia ad essa, fornendo servizi di vario genere (ad
esempio, rappresentando in Italia il “bookmaker” straniero, o anche solo fornendo
indicazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all’estero,
sulle modalità per aprire conti correnti all’estero)” (Sez. 4, 8.4.2010, n. 20375,

3 Come già osservato da questa Corte (cfr. sez. 3 sentenza 15.10-21.11.2013
n. 46381) la Corte di Giustizia Europea con l’ordinanza del 16/02/2012
“Zungri/Goldbet” procedimento C-413/2010 – applicando principi già affermati nella
sentenza del 16 febbraio 2012 Costa e Cifone, attinente alla posizione della società di
diritto inglese Stanley International Betting Ltd – ha affermato che gli artt. 43 CE e 49
CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate
sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza
concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un
operatore che sia stato di fatto escluso da una nuova gara – destinata a rimediare ad
una precedente illegittima esclusione dell’operatore medesimo per violazione del diritto
dell’Unione qualora tale ultima gara non abbia effettivamente rimediato alla illegittima
esclusione dalla precedente gara.
La sentenza impugnata – che limitandosi a sintetizzare sommariamente alcuni
principi di giurisprudenza – ha omesso del tutto di analizzare la peculiarità del caso di
specie e la identità o diversità della posizione della società straniera per conto della
quale operava l’indagata rispetto alla società Stanley International Betting Ltd (a cui si
riferiva la sentenza Cifone a cui ha mostrato di prestare sic et simpliciter adesione),
deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame
della questione di diritto sulla base dei principi esposti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 31.1.2014.

Indennitate, m. 247542).

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