Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19109 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19109 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANNETTI DANIELE N. IL 24/09/1978
avverso la sentenza n. 806/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del
18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

in fatto e in diritto
Iannetti Daniele ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la sentenza emessa in data
18.07.2014 dal Tribunale di Teramo, con la quale è stato condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda
per il reato di cui all’art. 116, comma 13, C.d.s per aver guidato l’autovettura Fiat Punto tg. EMO3OLK senza
essere munito della prescritta patente di guida perché revocata. Fatto accertato in Basciano il 5.12.2012.
L’appello è stato convertito in ricorso per Cassazione in quanto, trattandosi di sentenza di condanna a pena
dell’ammenda, a norma dell’art. 593 n 3 c.p.p. essa è inappellabile. Il ricorrente lamenta vizi di motivazione

Osserva il Collegio, che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia impugnata, è intervenuta la
depenalizzazione del reato di guida senza patente, in quanto che la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.s.
è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1, comma 1. D.Igs. 15 gennaio 2016 n. 8, in vigore dal 6
febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il
reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come
quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità
secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981 n. 689 (Sez. Un. n. 25457 del 29.03.2012).
Tuttavia, nel caso in esame, l’art. 9 d.lgs. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Copia della presente sentenza va pertanto trasmessa al Prefetto di Teramo.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la
trasmissione degli atti ( copia della sentenza e della comunicazione di notizia di reato) al Prefetto di Teramo
a cura del Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

con riguardo all’affermazione della penale responsabilità e con riguardo al trattamento sanzionatorio.

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