Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19108 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19108 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOLAJ GALILEO N. IL 16/07/1976
avverso l’ordinanza n. 34/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
13/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
1.otté7sentite le conclusioni del PG Dott. .7k..

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 13 giugno 2013 il Tribunale di L’Aquila, in funzione di Riesame, ha
rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NICOLAJ Galileo avverso il decreto di
sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila in
data 16 maggio 2013, avente per oggetto la somma di C 105.518,78.
1.2 Rilevava il Tribunale che la somma de qua dovesse ritenersi profitto del reato di truffa
(oltre che di frode in pubbliche forniture) ravvisabile a carico dello stesso NICOLA] Galileo e

che ove da parte della stazione appaltante fosse stata accreditata tale somma al NICOLAJ, i
reati ipotizzati (tra i quali anche quelli fiscali in materia di evasione dell’IVA) sarebbero stati
portati ad ulteriori conseguenze.
1.3 Avverso il detto provvedimento propone ricorso NICOLAJ Galileo, a mezzo del proprio
difensore deducendo articolati motivi che possono così sintetizzarsi: a) omessa motivazione
con riferimento alla circostanza che il decreto impugnato emesso il 16 maggio 2013 sarebbe
stato emesso dal GIP sul presupposto, erroneo, che il decreto precedente (poi parzialmente
annullato dal Tribunale del Riesame con separata ed antecedente ordinanza quanto al soggetto
presso il quale eseguire il sequestro) era stato emesso soltanto ai sensi dell’art. 321 cod. proc.
pen. e non anche ai fini della confisca per equivalente, sicchè non essendo stato annullato nel
merito il precedente decreto di sequestro, il successivo – impugnato con l’istanza di riesame
poi disattesa dal Tribunale – sarebbe stato emesso in spregio al divieto del ne bis in idem; b)
omessa motivazione in punto di qualificazione della somma de qua come “profitto” del reato di
truffa, peraltro del tutto insussistente; c) che, a voler ritenere sussistente detto reato, in ogni
caso questo non potrebbe comunque considerarsi venuto a consumazione per la mancata
effettuazione del pagamento della somma ritenuta illecita; d) manifesta illogicità e comunque
omessa motivazione in punto di qualificazione delle condotte dell’indagato in quanto il codice
C.E.R. attribuito per i rifiuti (codice n. 191304) doveva ritenersi a giudizio del P.M. procedente
erroneo, non mancando di rilevare la totale estraneità dell’indagato al processo di
identificazione del rifiuto, attribuibile, invece, al produttore (DEC-NY); e) omessa motivazione
in ordine alla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell’art. 267
cod. proc. pen.; f) omessa motivazione con riferimento alla affermazione del tutto apodittica
che nella fattispecie dovesse configurarsi anche il reato di frode in pubbliche forniture oltre che
quello di truffa, senza alcuna specificazione al riguardo; g) omessa motivazione con riferimento
al ritenuto periculum in mora,

soltanto apoditticamente e con clausola di stile ritenuto

sussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

1

che, quanto al periculum in mora, lo stesso doveva ritenersi sussistente in relazione al pericolo

2. Premesso che avverso il provvedimento cautelare reale di sequestro preventivo il
ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge in quanto nel concetto di
violazione di legge vanno riconnpresi “sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi
della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice”
(S.U. 29.5.2008 n. 25932 Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5^ 13.10.2009 n. 43068, Bosi, Rv.

3. Invero, il provvedimento impugnato si connota per una motivazione assolutamente
apodittica tanto con riguardo al fumus dei reati ipotizzati (tanto la truffa che la frode in
pubbliche forniture) senza che da parte del Tribunale, a fronte delle specifiche censure
sollevate con l’istanza di riesame sia stata data risposta appena sufficiente: tanto vale sia con
riguardo alla questione della prospettata violazione del principio del ne bis in idem, quanto,
ancor di più, con riferimento alla qualificazione della somma come profitto e con riferimento,
ancora, al profilo concernente la mancata consumazione del reato di truffa (che, se vera
inciderebbe sul fumus criminis) ed, infine, alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche. Analogo vizio si riscontra con riguardo alla ritenuta sussistenza del

periculum in

mora, vista la proposizione meramente assertiva mediante il ricorso a formule di stile
assolutamente generiche ed incoerenti rispetto alle precise censure sollevate con l’istanza di
riesame che avrebbero meritato una risposta specifica, in realtà solo apparentemente fornita.
4. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila
perché proceda ad analitica motivazione alla luce delle considerazioni svolte da questa
Suprema Corte in ordine al vizio di motivazione denunciato.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila.
Così deciso in Roma 17 ottobre 2013
Presidente

245093), nel caso in esame sussiste in modo evidente la denunciata violazione.

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