Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19108 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19108 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO PRATELLA SALVATORE N. IL 05/04/1947
avverso la sentenza n. 25/2012 TRIBUNALE di PATTI, del 13/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

fatto e diritto
Pellegrino Prattella Salvatore è stato condannato con sentenza emessa in data 13.04.2015 dal Tribunale di
Patti alla pena di E 3.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 13 e 18, c.d.s. perché
circolava alla guida dell’autoveicolo tg. GEE47422 sprovvisto di patente di guida in quanto revocatagli con
provvedimento del Prefetto di Messina del 22.12.2009. Fatto commesso a S. Stefano di Camastra (ME) il 10
gennaio 2012.
Avverso tale provvedimento l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per

Osserva il Collegio, che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia impugnata, è intervenuta la
depenalizzazione del reato di guida senza patente, in quanto la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.s. è
stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1, comma 1. D.Igs. 15 gennaio 2016 n. 8, in vigore dal 6
febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il
reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come
quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità
secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981 n. 689 (Sez. Un. n. 25457 del 29.03.2012).
Tuttavia, nel caso in esame, l’art. 9 d.lgs. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Copia della presente sentenza va pertanto trasmessa al Prefetto di Messina.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone
trasmettersi gli atti (copia della sentenza e della notizia di reato) al Prefetto di Messina a cura del Tribunale
di Patti.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

Cassazione lamentando la violazione dell’art. 131 bis c.p..

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