Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19107 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19107 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LENARDUZZI FRANCO LINO N. IL 25/11/1961
avverso la sentenza n. 463/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
29/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e diritto
Lenarduzzi Franco Lino ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del proprio

ifpnsore di

fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste emessa in data

12015 che,

confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Udine del 07.04.2014, lo ha condannato alla pena
di mesi sei di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 1 e 2 lett.
c), C.d.s. Fatto commesso in Manzano il 09.01.2013.

quanto egli era fermo in auto e non stava circolando, nonché alla mancata assunzione di un prova
decisiva in relazione alla configurabilità dell’esimente di cui all’art. 54 c.p.
Il ricorso è inammissibile perché tende ad introdurre, surrettiziamente, sotto forma di vizio di
motivazione, censure di merito volte a sollecitare un diversa valutazione delle risultanze processuali
non consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca una congrua
motivazione, esente da vizi logici e giuridici (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03,
sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente; difatti, condivisibilmente i giudici di seconde cure hanno affermato la responsabilità
penale dell’odierno imputato, rilevando che, così come risultava dalla testimonianza resa
dall’appuntato Nin, era stato lo stesso imputato, in quel momento fermo in mezzo alla carreggiata, a
chiedere ai carabinieri di seguirlo fino a casa per i problemi che aveva la ex moglie e che, una volta
giunti nei pressi dell’abitazione, le forze dell’ordine si erano rese conto del suo stato di ebbrezza,
sottoponendolo poi al alcoltest. Con argomentazioni del tutto congrue hanno poi escluso la invocata
esimente dello stato di necessità ritenendo che non ne sussistessero i presupposti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 2.000,00 a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

Deduceva il ricorrente vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato in

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