Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19106 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19106 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRIDA ANGELO N. IL 12/11/1968
LEONE SALVATORE N. IL 20/06/1970
avverso la sentenza n. 4560/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il reato di
cui all’art. 423 c.p.p. (incendio colposo) Giuffrida Angelo e Leone Salvatore hanno proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in ordine all’accertamento della
condotta colposa contestata, in quanto non era stato provato che l’incendio divampato fosse stato causato dai
fuochi di artificio accesi dagli imputati (Leone quale titolare dell’impresa pirotecnica, Giuffrida quale

Carmelo di Gangi, dietro autorizzazione delle autorità comunali.
Il ricorso è inammissibile in quanto diretto ad introdurre una diversa valutazione delle risultanze processuali
non consentita in sede di legittimità, ove la sentenza impugnata contenga una congrua esauriente
motivazione. (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV
n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed esauriente
anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede.
I giudici di seconde cure hanno difatti illustrato compiutamente il materiale probatorio ponendo alla base
della loro convincimento le numerose concordi deposizioni testimoniali degli abitanti della località ove erano
stati eseguiti gli spari, i quali hanno visto divampare l’incendio subito dopo lo sparo dei primi botti, in
corrispondenza di un casotto ENEL nelle cui vicinanze venivano accesi; alcuni di loro avevano visto
l’operatore Giuffrida allontanarsi velocemente dal luogo, altri lo avevano incrociato in auto mentre faceva
ritorno dalla località ove era posizionato lo sparo; nonché sulla base delle deposizioni del vigile del fuoco e
del maresciallo dei Carabinieri della locale stazione, circa gli interventi effettuati e la ricostruzione delle
cause dell’incendio.
Correttamente dunque, sulla base delle prove acquisite, i giudici di merito hanno ritenuto provato il nesso
causale fra la condotta degli imputati .e l’evento dannoso, in quanto verificatosi in stretta concomitanza
temporale e spaziale con l’esecuzione degli spari.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile AI/ ricorso e condanna jp_ ricorrentt_al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2.00(n favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

operatore che aveva effettuato gli spari) in occasione dei festeggiamenti in onere della Madonna del

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