Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19106 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19106 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAURO DANIELE N. IL 30/12/1981
avverso la sentenza n. 281/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di Mauro
Daniele per la contravvenzione di guida di un’auto Golf in stato di ebbrezza alcolica
[art. 186 lett. b), C.d.S.] con tasso alcolemico accertato di
1,23 (acc. in Castions di
Strada il 27\9\2008).

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate sono manifestamente infondate ai
sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
3.1. Quanto alla prima doglianza va rilevato che il passare del tempo dalla cessazione
della guida dell’autoveicolo ed il prelievi biologici, lungi dal costituire uno pregiudizio
per l’indiziato, costituiscono un vantaggio in quanto il trascorrere del tempo determina
l’assorbimento dell’alcol ed il perdersi delle sue tracce.
3.2. Quanto alla seconda censura, va premesso che l’imputato ebbe ad essere
ricoverato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Udine, in quanto “traumatizzato”.
Orbene, questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “I risultati del
prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso,
durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente
stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la
mancanza del consenso” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09/12/2008Ud. (dep.
28/01/2009 ) Rv. 242834; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38537 del 21/09/2007Ud. (dep.
18/10/2007 ) Rv. 237780; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26783 del 08/06/2006Ud. (dep.
28/07/2006 ) Rv. 234626; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 24586 del 28/04/2005Ud. (dep.
04/07/2005 ) Rv. 232122; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22599 del 13/05/2005Ud. (dep.
16/06/2005) Rv. 231976).

Nel caso di specie l’esame ematico è stato effettuato in struttura ospedaliera per
finalità diagnostiche dopo un incidente; ne consegue che correttamente il giudice di
merito ha ritenuto l’utilizzabilità dell’esame.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000= alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Con

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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la erronea applicazione della
legge e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla
affermazione della penale responsabilità, tenuto conto che l’accertamento del tasso
alcolemico era stato svolto a distanza di tempo dal sinistro stradale e senza il
consenso dell’imputato.

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