Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19105 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19105 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALCANTE GABRIELE N. IL 19/04/1994
avverso la sentenza n. 1379/2014 TRIBUNALE di COSENZA, del
15/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

in fatto e in diritto
Cavalcante Gabriele è stato condannato con sentenza del 15.07.2015 del Tribunale di Cosenza alla pena di C
3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, c.d.s. perché guidava il veicolo targato
DJ401HA senza aver mai conseguito la patente di guida. Fatto commesso in Rende il 28.11.2013.
Avverso tale provvedimento l’imputato, personalmente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi
di motivazione.
Osserva il Collegio, che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia impugnata, è intervenuta la

stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. I , comma 1. D.Igs. 15 gennaio 2016 n. 8, in vigore dal 6
febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il
reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come
quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità
secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981 n. 689 (Sez. Un. n. 25457 del 29.03.2012).
Tuttavia, nel caso in esame, l’art. 9 d.lgs. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Copia della presente sentenza va pertanto trasmessa al Prefetto di Cosenza.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone
trasmettersi gli atti (copia della sentenza e della notizia di reato) al Prefetto di Cosenza a cura del Tribunale
di Cosenza.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

depenalizzazione del reato di guida senza patente, in quanto la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.s. è

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