Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19105 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19105 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEVACOVICH FRANCESCO N. IL 21/10/1965
avverso la sentenza n. 2030/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PISTOIA, del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2013
n.213 LEVACOVICH Francesco
Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza di
cui in epigrafe, di applicazione concordata della pena quale responsabile dei
delitti continuati di cui agli artt. 99, comma 4°,81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2 e 5
cod. pen.;55 comma 9 D.L. n.231/2007 ; 56 cod. pen.,55 comma 9 D.L. n.231
violazione di legge in punto alla ritenuta applicazione della recidiva nonché
dell’omessa inclusione nella continuazione di un altro delitto di furto commesso
pochi mesi prima.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità e modalità
di applicazione della pena,salvo che non si versi in un caso di pena illegale (ex
multis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana): ipotesi nella concreta
fattispecie, neppure prospettata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.
/2007, commessi in Pistoia fino al 13 febbraio 2012, dolendosi del vizio di