Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19104 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19104 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Aloise Filomena, nata a Cassano Ionio il 20/06/1972
avverso la sentenza del 17/10/2016 emessa dalla Corte d’appello di
Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona dell’Avvocato Generale Francesco
Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Maria Mele, sostituto processuale dell’avvocato Giovanni
Grisolia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro, in
sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza con cui la Corte di
cassazione ha annullato la precedente pronuncia ritenendo assorbite le

Data Udienza: 10/11/2017

tentate estorsioni nei reati di truffa contestati a Filomena Aloise, ha
rideterminato la pena nei confronti dell’imputata in anni due di reclusione ed
euro 1.000 di multa.

2. Il difensore di fiducia dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce la violazione del principio del divieto di

l’intervenuto annullamento dei reati di tentata estorsione, il giudice del rinvio
non si è uniformato ai criteri seguiti dal primo giudice, che aveva fissato la
pena base, per il più grave reato, in misura vicina al minimo edittale,
determinandola invece in misura prossima al massimo edittale; inoltre, la
violazione del principio è evidente in relazione alla pena pecuniaria,
determinata in euro 1.000,00, laddove il giudice di primo grado aveva
stabilito la minore somma di euro 600,00.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen. e il
connesso vizio di motivazione, in quanto il giudice del rinvio non ha
giustificato le ragioni in base alle quali ha determinato la pena per il reato di
truffa.

3. Il ricorso è fondato, limitatamente al motivo riguardante la pena
pecuniaria.
La sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha rinviato al
giudice di merito perché rideterminasse la pena a seguito dell’esclusione dei
reati di tentata estorsione, assorbiti in quello di truffa, reati per i quali
l’imputato era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione
ed euro 600,00 di multa; in sede di rinvio la Corte d’appello ha rideterminato
la pena in complessivi due anni ed euro 1.000,00 di multa, così aumentando
la pena pecuniaria.
E’ evidente la violazione del divieto di

reformatio in peius, peraltro in

contrasto con quanto disposto dalla stessa sentenza di annullamento. Ne
consegue la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi
dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., rideterminando la pena
pecuniaria in euro 400,00 (pena base: 600, diminuita di un terzo per le
concesse attenuanti = 400, aumentata fino a 600 per la continuazione e
nuovamente ridotta di un terzo per il rito).

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2

reformatio in pejus di cui all’art. 597 cod. proc. pen.. Assume che nonostante

4. Per il resto il ricorso va rigettato.
Corretta appare la rideterminazione della pena detentiva applicata in sede
di rinvio, in quanto i giudici oltre a non violare il divieto di reformatio in peius
hanno anche adeguatamente motivato in ordine all’entità della pena base

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena
pecuniaria, che ridetermina in euro 400,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 10/11/2017

Il Consig4r eestensore
Giorgidp Fidelbo

Il Presidente
Giovanni Conti

tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen..

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