Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19103 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19103 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAROFALO LUIGI nato il 26/09/1970 a SALERNO

avverso l’ordinanza del 20/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
sentita la relazione svolta dal Presidente MARIASTEFANIA DI TOMASSI;

Data Udienza: 27/04/2018

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
‘Roma, lì ……41,111&1018
«~~mm
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 4
agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è
esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per
cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena
d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione

Aiello).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017).
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di modifica normativa
di poco precedente la proposizione del ricorso, e in relazione alla quale è stato
altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere profili di
colpa che giustifichino la condanna al pagamento delle sanzione in favore della
cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
La cancelleria curerà la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore
dell’istituto penitenziario ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp.
att. c.p.p.

Così deciso il 27 aprile 2018

(artt. 571, comma1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, 21/12/2017,

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