Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19103 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19103 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHERBEZZA SANDRO N. IL 09/01/1983
avverso la sentenza n. 651/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il
reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, e di dare
le proprie generalità, Gherbezza Sandro

ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del

difensore, lamentando vizio di motivazione in ordine all’accertamento della sussistenza degli

Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di merito ha correttamente osservato che la fattispecie criminosa di cui all’art. 186 co 7 è
pienamente integrata dal rifiuto opposto dal conducente di sottoporsi all’accertamento mediante
etilometro in quanto il predetto, fermato dalla Polizia stradale a causa della velocità molto elevata
con cui procedeva, presentava i sintomi tipici dello stato di ebbrezza, a nulla rilevando, le
circostanze di luogo e di tempo asseritamente ostative della legittimità della richiesta.
Altrettanto infondate sono le censure sul vizio di motivazione concernente il rifiuto di fornire le
proprio generalità alla luce della motivazione dell’impugnata sentenza da cui risulta che l’imputato
rifiutò di dare la carta di identità e di declinare le proprie generalità, non rilevando la circostanza
dedotta dalla difesa della conoscenza della persona dell’imputato da parte di uno degli agenti, non
certo sostitutiva di una compiuta indicazione delle generalità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

elementi costitutivi del reato di cui all’art. 186 co 7 cds e del reato di cui all’art. 651 c.p.

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