Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19103 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19103 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOHAMED MEAOUI N. IL 30/04/1987
avverso la sentenza n. 8650/2012 GIP TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.201 MOHAMED MEAOUI

Motivi della decisione

L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione contro la
sentenza di cui in epigrafe, di applicazione concordata della pena, dolendosi – in
termini del tutto generici ed apodittici – dell’affermazione di penale responsabilità
in ordine al delitto ascrittogli ( artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990,

elementi per pronunziarne l’assoluzione e lamentando l’applicazione della misura
di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata, in quanto non prevista
nell’accordo intervenuto tra le parti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità e modalità
di applicazione della pena,salvo che non si versi in un caso di pena illegale (ex
multis:

Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana); ipotesi neppure

prospettata,nel caso di specie. Né vi è luogo ad alcuna violazione di legge
essendo consentito in caso di applicazione di pena detentiva superiore ad anni
DUE (come nel caso di specie ), l’applicazione d’ufficio di misure di sicurezza
personali, diverse dalla confisca come si evince dal disposto dell’art.445 comma
1 ° codice di rito, a nulla rilevandone la mancata inclusione nell’accordo
pattizio sulla pena.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

commesso in S.Felice a Cancello il 23 giugno 2012) benchè sussistessero

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