Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19102 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19102 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANGIAMELI GIUSEPPE nato il 21/07/1987 a LENTINI

avverso il provvedimento emesso in data 21/11/2017 dal Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Catania
sentita la relazione svolta dal Presidente MARIASTEFANIA DI TOMASSI;

Data Udienza: 27/04/2018

Consegue l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.

b), cod. proc. pen., che può essere dichiarata de plano, investendo per il caso in
esame la riforma recata dalla legge n. 103 del 2017 solo le modalità procedurali
con la quale la Cassazione decide.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese processuali,
perché l’esecuzione risulta curata dal P.M. presso il Tribunale ordinario, il cui
provvedimento è stato irritualmente impugnato. Non si ravvisano invece ragioni
di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 27 aprile 2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Osserva il Collegio che l’impugnazione indirizzata alla Corte di cassazione dal
ricorrente, benché nomini anche l’ordinanza 09/06/2017 della Corte di appello
sez. Minorenni, in funzione di giudice dell’esecuzione, non si riferisce a questa,
bensì al provvedimento del Pubblico ministero in data 21.11.2017, notificato al
Mangiameli il 22/11/2017, con il quale è stata respinta la sua istanza volta a
rideterminare la pena complessiva da eseguire in ragione dell’asserita incidenza
(ai fini della fungibilità) della continuazione riconosciuta con la menzionata
ordinanza 09/06/2017 del giudice dell’esecuzione (non impugnata).
Tanto posto, occorre rilevare che il provvedimento di “cumulo” emesso dal
Pubblico ministero quale organo deputato all’esecuzione non è impugnabile, ma
avverso di esso è unicamente proponibile, senza limiti di tempo, incidente di
esecuzione (tra molte: Sez. 1, n. 1481 del 06/03/1996, Rv. 204597).

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