Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19102 del 05/10/2016

Penale Sent. Sez. 7 Num. 19102 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINNZA

sul ricorso proposto da:
T.Y.
avverso la sentenza n. 363/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TT;

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Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
T.Y. F. ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, avverso la
sentenza indicata in epigrafe, emessa in riforma, limitatamente al trattamento sanzionatorio, della
condanna in primo grado per tre episodi di guida senza patente, per il reato di guida in stato di
ebbrezza, per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico ed infine per il

sequestro, deducendo l’intervenuta prescrizione dei reati di guida senza patente e lamentando vizio
di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche per gli altri reati.
Quanto ai reati di guida senza patente, deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui
all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’art.1, comma 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione
anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al principio di irretroattività di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come quella
sopra citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche
alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché,
a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice ha l’obbligo di trasmettere gli
atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo come previsto
espressamente dall’art.9 del D. lgs. n.8/2016 in esame.
Copia della presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato vanno, pertanto,
trasmesse alla Prefettura di Udine.

reato di rimozione dei sigilli apposti sull’autovettura di proprietà della moglie sottoposta a

Quanto agli altri reati il motivo di ricorso riguardante il diniego del attenuanti generiche è
manifestamente infondato.
I giudici di seconde cure hanno correttamente posto a base del loro convincimento la gravità dalla
condotta e il rilevante allarme sociale dei fatti commessi dall’imputato a breve distanza di tempo,
ponendosi reiteratamente alla guida in stato di ebbrezza, mettendo a repentaglio 1′ altrui incolumità,
nonché i suoi numerosi precedenti penali.
Peraltro, hanno osservato, la frequenza di corsi per l’affrancamento dall’alcol non è di per sé
sufficiente mancando qualsiasi documentazione attestante i risultati conseguiti.

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Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile nel resto.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena, dispone trasmettersi
gli atti (dispositivo e c.n.r.) al prefetto di Udine.
Dichiara inammissibile il ricorso nel reato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.10.2016

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di guida senza patente perché il

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