Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19102 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19102 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RMIDA FOUAD ALIAS… N. IL 14/10/1988

avverso la sentenza n. 1756/2012 T B E .DIST. di PIOMBINO, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.200 RMIDA FOUAD

Motivi della decisione

L’imputato

ricorre per cassazione, per tramite del difensore avverso la

sentenza di cui in epigrafe di applicazione concordata della pena quale
responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione a fini

Piombino il 28 settembre 2012, dolendosi di vizi di violazione di legge e di vizi
motivazionali in riferimento all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla
congruità della pena, con argomentazioni assolutamente generiche ed
apodittiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in un caso di pena
illegale ( cfr.,ex mi/Kis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana); ipotesi
neppure prospettata, nel caso di specie.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

di spaccio di gr.148,3 di sostanza stupefacente tipo hashihs, commesso in

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