Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19101 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19101 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

sul ricorso proposto da:
ROSSI FABRIZIO nato il 13/07/1975 a ROMA

avverso l’ordinanza del 04/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
I-elle/sentite le condusioni- del PG

Data Udienza: 20/12/2017

Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. Felicetta Marinelli, con le
quali si chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Fabrizio

espiazione della pena di anni tre; mesi otto di reclusione inflittagli con sentenza
del G.u.p. del Tribunale di Roma in data 25/09/2015, irrevocabile il 27/10/2015,
per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre invece gli ha
concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare autorizzandolo ad
allontanarsi dal suddetto domicilio per svolgere attività lavorativa presso la ditta
Simoncar. Il Tribunale ha rilevato che la stabilizzazione della situazione degli
arresti domiciliari in atto appariva al momento idonea al recupero del
condannato, mentre la non chiara situazione lavorativa consigliava cautela nella
concessione della massima misura dell’affidamento in prova, anche in
considerazione del non prossimo fine pena (26.12.2018).

2. Ha proposto ricorso il detenuto, a mezzo del difensore, avvocato Loriana
Longo, lamentando violazione di legge ( in relazione all’art. 666 cod. proc. pen.,
comma 5) e carenza e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale aveva
respinto la domanda di affidamento in prova, misura certamente concedibile e
della quale sussistevano tutte le condizioni, valorizzando in negativo
esclusivamente la pretesa equivocità della situazione lavorativa dell’istante e il
non prossimo fine pena e così fondando il diniego su considerazioni inconferenti
e del tutto estranee a quelle richieste per il godimento della misura. La
sussistenza di un’attività lavorativa non rientra tra le condizioni del beneficio
richiesto e, in ogni caso, non erano state esplicitate le ragioni della scelta di non
richiedere un supplemento di informazioni sulla situazione lavorativa del
condannato stante l’indubbia rilevanza ad essa attribuita ai fini della decisione.
Con successiva memoria la difesa ha ribadito la manifesta illogicità della
decisione per contrasto tra le acclarate premesse argonnentative e la ragione
posta a fondamento del rigetto, pur a fronte della reale, attuale e documentata
attività lavorativa dell’istante che, nelle more della decisione, aveva
semplicemente cambiato datore di lavoro continuando a svolgere la medesima
attività, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della ditta

1

Rossi, detenuto agli arresti domiciliari ex art. 656 cod. proc. pen., comma 10, in

Simoncar, come comunicato sin dall’ottobre 2016 attraverso il deposito del
contratto di assunzione.

3. Il ricorso merita accoglimento.
Fondata è la doglianza con la quale si lamenta l’incongruità e l’evidente
illogicità delle ragioni poste a sostegno del rigetto dell’istanza di affidamento in
prova.
Il Tribunale ha per vero negato la concessione del più ampio beneficio,
“atteso

che, a fronte di un’originaria disponibilità ad assumerlo da parte della ditta
Nuova Idea Auto e della sussistenza di alcune buste paga relative a tale
posizione di lavoro, (era) stata depositata più recente busta paga (febbraio
2017) inerente altra posizione di lavoro”, così di fatto implicitamente escludendo
i presupposti di affidabilità esterna rilevanti ai fini di una positiva prognosi di
reinserimento sociale. Tuttavia non solo la sussistenza di un lavoro non è
prevista dalla legge come requisito indispensabile per la concessione
dell’affidamento in prova che, in presenza di nneritevolezza, può essere applicata
anche in mancanza di un’attività lavorativa, ma effettivamente, come
correttamente rileva il ricorrente, la ragione del diniego del beneficio contrasta
con le premesse, date per acclarate, dell’iter giustificativo della decisione,
essendo state menzionate e valorizzate l’assenza di carichi pendenti, la risalenza
nel tempo dei due soli precedenti penali del condannato, la scrupolosa regolarità
della condotta serbata dal ricorrente che, nel non breve periodo trascorso agli
arresti domiciliari, non è mai incorso in alcuna violazione delle prescrizioni come
confermato dalle note della polizia giudiziaria del 24.11.2016 e del 21.3.2017. A
fronte di tali positivi indicatori e, in particolare, del corretto comportamento
extrannurario del condannato, effettivamente apparente e nient’affatto
conseguenziale appare la motivazione del diniego, l’asserita mancanza di
chiarezza della situazione lavorativa potendo essere fugata attraverso una
richiesta di ulteriori informazioni, senza considerare peraltro che l’attuale attività
lavorativa del Rossi è stata ritenuta reale e regolarmente documentata, avendo il
Tribunale autorizzato l’istante a proseguirla, fino alla nuova valutazione delle
prescrizioni da parte del magistrato di sorveglianza, nei giorni e negli orari già
precedentemente stabiliti.
L’ordinanza impugnata deve per tali ragioni essere annullata con rinvio al
Tribunale di sorveglianza che dovrà esaminare la condotta del condannato
successiva al titolo in esecuzione e procedere a un effettivo riscontro della
situazione lavorativa allegata e documentata, utile al superamento dell’addotta

2

assumendo che la situazione lavorativa del Rossi non appariva chiara

mancanza di chiarezza che dal testo del provvedimento risulta essere la ragione
preponderante, se non esclusiva, del rigetto della richiesta.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Roma.

Così deciso, in Roma il 20 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA