Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19101 del 05/10/2016
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19101 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
ORD ANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’ACHILLE AUGUSTO N. IL 02/04/1964
avverso la sentenza n. 367/2014 TRIBUNALE di AOSTA, del
02/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
l
I
Data Udienza: 05/10/2016
Fatto e diritto
Augusto Dell’Achille è stato condannato con sentenza del 2.12.2014 del Tribunale di Aosta alla pena di €
3.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 13, c.d.s. perché guidava il veicolo targato
EM559HR senza essere munito della patente di guida in quanto revocata. Fatto commesso in Courmayeur il
24.09.2013.
Avverso tale provvedimento l’imputato, personalmente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il
mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 54 c.p. e l’eccessività della pena comminata.
depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.s. è
stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. I , comma 1. D.Igs. 15 gennaio 2016 n. 8, in vigore dal 6
febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il
reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come
quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità
secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981 n. 689 (Sez. Un. n. 25457 del 29.03.2012).
Tuttavia, nel caso in esame, l’art. 9 d.lgs. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Copia della presente sentenza va pertanto trasmessa al Prefetto di Aosta.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone
trasmettersi copia della presente sentenza e della notizia di reato al Prefetto di Aosta a cura del Tribunale di
Aosta.
Così deciso in Roma il 05.10.2016
Deve prendersi atto che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia impugnata, è stata disposta la