Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19100 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 19100 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

O RD I

ZA

■ 21-1-)

sul ricorso proposto da:
OMAMUKE PETER N. IL 18/05/1957
avverso la sentenza n. 590/2009 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 17/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Omamuke Peter ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la sentenza emessa in data
17.01.2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stato condannato alla pena di
euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 13, C.d.s. per essersi posto alla
guida dell’autovettura Peugeot 306 tg. AB790AX senza aver mai conseguito la patente di guida.

L’appello è stato convertito in ricorso per Cassazione in quanto, trattandosi di sentenza di condanna
a pena dell’ammenda, a norma dell’art. 593 n 3 c.p.p. essa è inappellabile.
Il ricorrente lamenta vizi di motivazione con riguardo alle modalità di identificazione dell’imputato.
Il ricorso è però inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto nell’albo degli avvocati
cassazionisti. Invero, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso per
Cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente
proposto dalla parte (Sez. III n. 48492 del 13.11.2013).
Ciò non di meno la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede non è
previsto dalla legge come reato; la sentenza va annullata per la intervenuta abolitio criminis, atteso
che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi
o per altra causa, non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del
fatto come reato in conseguenza della sopravvenuta abolitio criminis (Sez. 7 n. 48054 del
16.11.2011).
Deve a tal riguardo, difatti, prendersi atto che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia
impugnata, è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la
contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.s. è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1,
comma 1. D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio
perché il reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le
disposizioni come quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto
penale irrevocabili.

Fatto accertato in Castel Volturno (CE) il 10.09.2007..

La norma si è resa necessaria per rendere non operante la regola posta dall’art. 1 della legge n.
689/81 della non applicabilità delle disposizioni che prevedono sanzioni amministrative alle
violazioni commesse anteriormente alla loro entrata in vigore.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo
anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell’art. 9, la trasmissione degli
atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo per il corso del
relativo procedimento.

il reato si è prescritto in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.
E tale circostanza assume rilievo, poiché la statuizione per la quale, “nei casi previsti dall’art. 8,
comma], l’Autorità Giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa degli atti dei procedimenti penali
relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” trova applicazione, per dettato del medesimo
art. 9, comma 1, “salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

Il fatto oggetto del presente procedimento, però, risulta commesso il giorno 10.09.2007 e, pertanto,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA