Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1910 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1910 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PICHIECCHIO PAOLO N. IL 02/09/1964
2) PANTALONE DONATELLA N. IL 27/04/1971
avverso l’ordinanza n. 277/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Pichiecchio Paolo e Pantalone Donatella ricorrono per cassazione avverso
l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila in data 13-4-12 , che ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli imputati avverso la sentenza del
15-7-10 del Tribunale di Chieti.

conseguente violazione del diritto al doppio grado di giudizio di merito ex artt 3, 24
e 111 Cost. , essendovi stata una puntuale contestazione, da parte degli appellanti,
delle ragioni che hanno condotto il giudice di prime cure all’ingiusta ed
eccessivamente afflittiva condanna.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie
onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei
motivi addotti . Il ricorrente , invero , si limita ad invocare l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno della
propria tesi né criticare , se non sulla base di affermazioni apodittiche , le
argomentazioni poste a fondamento della decisione. In particolare , il ricorrente
non indica alcuna argomentazione formulata nell’atto di appello, che avrebbe reso
ammissibile l’impugnazione , sostanziandosi in una censura sufficientemente
concreta e puntuale al discorso motivazionale della pronuncia di primo grado. Nè il
vizio dell’atto d’appello può essere sanato dall’esposizione di più analitiche
argomentazioni nell’udienza di fronte al giudice di secondo grado , in quanto
l’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità dei
motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i, ricorrent4 al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Ct4 ,./Cuut
Così deciso in Roma il 29-11-12.

Il ricorrente deduce inosservanza dell’art 591 cpp , in relazione all’art 581 cpp , e

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