Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 191 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 191 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESCE ROCCO N. IL 31/05/1971
avverso l’ordinanza n. 277/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 21.11.2012, il tribunale di Sorveglianza di Potenza
rigettava il reclamo interposto da PESCE Rocco, avverso il provvedimento del
Magistrato di Sorveglianza, in data 15.5.2012, con cui era stata rigettata l’istanza di
permesso premio, in considerazione del fatto che il processo di revisione critica del

Avverso tale ordinanza, il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento
a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro cinquecento, ai sensi dello art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento , in favore della
cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

detenuto non risultava ancora concluso.

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