Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 191 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 191 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSU VLADISLAV N. IL 22/04/1980
avverso l’ordinanza n. 77/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Vgdislav Rusu di riconoscimento
della continuazione tra un reato di tentato furto aggravato commesso a Milano il
9/8/2013 e uno di tentata rapina commessa a Milano il 19/9/2014, giudicati con
due differenti sentenze.
Il Giudice rilevava che l’istanza era assai generica, limitandosi a richiamare

osservava che i due reati erano stati consumati a distanza di oltre un anno l’uno
dall’altro, il secondo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna
per il primo; nessun elemento indicante un medesimo disegno criminoso era
stato indicato né emergeva.
Lo stato di tossicodipendenza non era stata provato compiutamente e,
comunque, non emergeva in alcun modo dalle sentenze.

2. Ricorre per cassazione Rusu Vladislav, invocando l’applicazione dell’art.
671 cod. proc. pen. e sottolineando che, al momento dell’arresto in occasione del
secondo reato, era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, tanto da avere
successivamente intrapreso un trattamento al SERT; il ricorrente sottolinea che i
reati erano dello stesso tipo ed erano stati commessi per soddisfare al bisogno di
approvvigionarsi di stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte ha costantemente affermato che l’unicità del disegno
criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della
legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la
prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici
esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale
sottostante alle condotte poste in essere, cosicché l’identità del disegno
criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale
ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli
episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga,
invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello
cronologicamente anteriori.

la norma del codice penale e ad accennare allo stato di tossicodipendenza;

Con riferimento all’invocata applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. per lo
stato di tossicodipendenza del condannato, si è più volte ribadito che il giudice
deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione
criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa
commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla
commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la
distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la
sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene

consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Il Giudice ha correttamente applicato questi principi escludendo
motivatamente l’esistenza di un unico disegno criminoso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo e la

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