Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19099 del 20/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19099 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 20/11/2017

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
De Quattro Mario Michael, nato il 19.06.1984
avverso l’ordinanza n. della Corte d’Appello di Trento, del 21.04.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Fulvio Baldi , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

1

MOTIVI della DECISIONE
De Quattro Mario Michael ricorre a mezzo del proprio difensore di fiducia avverso
l’ordinanza del GIP del Tribunale di Roma ,del 30.05.2017 , con la quale è stata rigettata
l’eccezione di nullità della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanza dal P.M. e
contestuale eccezione di incostituzionalità.91,0
Con unico motivo, lamenta la violazione dell’art.606 comma 1 lett.b
cod.proc.pen. in relazione agli artt.23 e 24 legge 87/1953 per carenza della

violazione del diritto al contraddittorio perché dalla richiesta non si evincono né
il reato ipotizzato, né la data ed il luogo della sua consumazione.
Il ricorso è manifestamente infondato perché l’atto impugnato non è ricorribile in
cassazione.
Non è infatti prevista nessuna forma di impugnazione avverso tale atto della
parte pubblica, sulla quale grava , nella specifica situazione , esclusivamente
l’onere,” in un regime in cui il dovere di compiere ogni attività necessaria per l’esercizio
dell’azione penale (cfr. il combinato disposto degli artt. 326 e 358 del codice di procedura
penale) va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni
sua iniziativa – che direttamente si colleghi all’esigenza di un effettivo contraddittorio – in
modo tale da consentire all’indagato di conoscere le ragioni dell’iniziativa medesima….”
Cost.sentenza n.182 del 1999)
Peraltro , come rileva dalla decisione n.37166 del 2017 di questa Corte, ” la
Suprema Corte ha fissato da tempo il principio che l’ordinanza del G.I.P. che
decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari è
inoppugnabile, non essendo esperibile avverso di essa neppure il ricorso per
cassazione (Sez. U, n. 17 del 06/ 11/ 1992, Bernini, Rv. 191787, che ha peraltro
evidenziato che l’enunciato principio, da un lato, non pregiudica il diritto
dell’indagato di far valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativo alla
proroga, potendo gli stessi essere comunque eccepiti nell’udienza preliminare al fine
di far dichiarare l’inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine
prorogato, e, dall’altro, non implica che rimanga senza tutela l’interesse pubblico al
promovimento dell’azione penale, potendo tale interesse essere perseguito o a norma
dell’art. 409, comma quarto, cod. proc. pen_., attraverso l’indicazione da parte del
G.I.P., investito dalla richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per
lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell’art. 414 stesso codice,
attraverso la riapertura delle indagini; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6,

motivazione in relazione alla proposta eccezione di incostituzionalità .Lamenta

n. 18540 del 08/ 05/ 2012, Ru. 252 721). Si tratta di un provvedimento che non ha
contenuto di sentenza, non incide sulla libertà personale, non conclude il
procedimento, ne’ una sua fase decisoria (così Sez. 5, n. 1 710 del 15/ 04/ 1999,
Galdopomora, Ru. 213652, che ha escluso la ricorribilità ai sensi dell’art. 111,
Cost.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 13 771 del 05/ 02/ 2001, La Pietra, Rv.
218651; Sez. 2, n. 33001 del 14/ 05/ 2002, Cerrani, Rv. 222595)….»
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il

procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del clictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in curo 2000,00 (mille/00).

P.Q .M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Co ì d iso in Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2017

ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del

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