Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19099 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19099 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDI NZA

sul ricorso proposto da:
MARCHESANO GIORGIO N. IL 28/08/1989
avverso la sentenza n. 1571/2014 TRIBUNALE di VERONA, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Marchesano Giorgio ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la sentenza emessa in data
16.05.2014 dal Tribunale di Verona, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.400,00 di ammenda
per il reato di cui all’art. 116, comma 13, C.d.s. per aver guidato l’autoveicolo tg. CR371VW senza la
patente di guida in quanto mai conseguita. Fatto accertato in Bussolengo il 3.08.2012.
L’appello è stato convertito in ricorso per Cassazione in quanto, trattandosi di sentenza di condanna a pena

Lamenta il ricorrente l’eccessività della pena.
Il ricorso è però inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto nell’albo degli avvocati
cassazionisti. Invero, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo
speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso per Cassazione anche nel caso in
cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. III n. 48492
del 13.11.2013).
Ciò non di meno la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede non è previsto
dalla legge come reato; la sentenza va annullata per la intervenuta abolitio criminis, atteso che
l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra
causa, non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato in
conseguenza della sopravvenuta abolitio criminis (Sez. 7 n. 48054 del 16.11.2011).
Deve a tal riguardo, difatti, prendersi atto che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia impugnata,
è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui
all’art. 116 C.d.s. è stata trasformata in illecito amministrativo dall’arti , comma I D.lgs. 15 gennaio 2016 n.
8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il
reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come
quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità
secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981 n. 689 (Sez. Un. n. 25457 del 29.03.2012).
Tuttavia, nel caso in esame, l’art. 9 d.lgs. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Copia della presente sentenza va pertanto trasmessa al Prefetto di Verona.

dell’ammenda, a norma dell’art. 593 n 3 c.p.p. essa è inappellabile.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone
trasmettersi copia della presente sentenza e della notizia di reato al Prefetto di Verona a cura del Tribunale di
Verona.

Così deciso in Roma il 05.10.2016

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