Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19099 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19099 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOP MOR N. IL 11/11/1989
avverso la sentenza n. 4797/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.197 TOP MOR

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, in entrambi i gradi del giudizio di merito, del delitto di cui all’art.73
d.P.R. n. 309/1990, di illecita cessione a Romano Claudio, di gr.0,6 lordi di
sostanza stupefacente tipo crack/cocaina: fatto commesso in Torino il 6 giugno

4.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche e la speciale attenuante
prevista dall’art. 73, comma V° del citato d.P.R. – ha interposto personalmente
ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi motivazionali manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Torino,condividendo gli ineccepibili assunti motivazionali del
Giudice di prime cure, ha ribadito che alla confessione resa dall’imputato
(limitatosi invero ad ammettere l’unica cessione di droga caduta sotto la diretta
percezione dei verbalizzanti benchè il teste – acquirente avesse riferito di aver in
precedenza ricevuto, a titolo oneroso, altre dosi dallo stesso prevenuto ) non
era possibile attribuire diverso valore di quello riconosciuto nella sentenza di
primo grado e quindi tale da non consentire l’applicazione, nella massima
estensione, della riduzione di pena conseguente alla concessione delle attenuanti
generiche, non potendo che avere rilevanza subvalente, rispetto ai precedenti
penali specifici riportati dal ricorrente, gli elementi della giovane età e delle
condizioni di disagio.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

2012 e condannato alla pena di UN anno, mesi DUE di reclusione ed euro

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