Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19098 del 31/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19098 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cacciapuoti Domenico, nato il 29.01.1990
avverso l’ordinanza n.2680/2017 del Tribunale del riesame di Napoli, del
22.05.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Carmela Perone in sostituzione

dell’avv.Raffaele

Chiummariello , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
MOTIVI della DECISIONE
1.Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha respinto l’istanza di riesame
proposto da Cacciapuoti Domenico avverso l’ordinanza con la quale veniva
1

Data Udienza: 31/10/2017

artt. 81 cpv., 110, 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 1) c.p., 7 L. 203/91,
perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso ed unione
tra loro, con minaccia consistita nell’intimare ad ALIANO Vincenzo, gestore della “Caffetteria
Vincent” sita a Villaricca al corso Europa n. 302/204, ed al figlio di quest’ultimo ALIANO
Roberto, il pagamento della somma di denaro di -C 70.000, minacciando di incendiare il bar
nonché alce gravi ritorsioni in caso di rifiuto, presentandosi ripetutamente sia presso la
caffetteria Vincent sia presso l’abitazione dell’Aliano ribadendo la richiesta di denaro,
costringevano ALIANO Vincenzo a consegnare loro la somma di denaro di 20.000 in data 29
aprile 2016 e l’ulteriore somma di denaro di 50.000 in data 30 aprile 2016 e si procuravano cosi
un ingiusto profitto, con pari danno delle vittime

ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando:
1) Inosservanza o erronea applicazione della Legge, ex art. 606 c.p.p. lett. b) in
riferimento all’art. 7 L.203/1991 nonchè art.628 co.3 n.3 c.p..I1 Tribunale ha
configurato le aggravanti attraverso un giudizio prognostico di elevata
probabilità . Ha considerato probabile l’esistenza del sodalizio criminoso , che
non è stato giudizialmente accertato né l’indagato risulta inserito nell’ambito
dell’associazione criminale , clan Cacciapuoti-Ferrara ,che è a giudizio del
Tribunale di Napoli .Non ha ,inoltre, individuato correttamente le caratteristiche
oggettive del metodo mafioso.
2llnosservanza o erronea applicazione della Legge, ex art. 606 c.p.p. lett. c), per
violazione del combinato disposto di cui all’art. 273 c.p.p. comma 1 e comma 1

bis con quanto di cui all’art. 292 comma 2 lett. c-bis) l’ordinanza non ha
esaminato una serie di incongruenze , evidenziate dalla difesa ,volte a scardinare
il ragionamento dell’accusa quale l’affermazione contenuta nell’ ordinanza
genetica che sarebbe illogica quando afferma che la vittima
dell’estorsione aspirava all’intervento in suo favore del gruppo criminale
di Villaricca ovvero il clan Cacciapuoti-Ferrara, al quale sarebbe, affiliato
proprio l’indagato; contrasta con la realtà che il denaro fu
consegnato alla presenza di un soggetto accompagnato dalla moglie,
posto che l’indagato è celibe ; emerge la scarsa considerazione che la
vittima aveva del Cacciapuoti posto che si allontano’ da Villaricca finché non fu
arrestato Mano e vi ritorno’ anche se Cacciapuoti era libero
3) Manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 lettera e)
c.p.p. in riferimento al travisamento dei gravi indizi di responsabilità atteso il
contrasto esistente tra le dichiarazioni della teste Pugliese e quelle della teste
Iorio circa la presenza dell’indagato al momento della visita di Mallo.
2

disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in
carcere in relazione al reato che segue :

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1 L’ordinanza impugnata,infatti, prende in esame e respinge tutte le censure
avanzate anche con il ricorso. Oltre a sottolineare la rilevanza degli indizi già
evidenziati nella genetica , relativi alle dichiarazioni di Pugliese Sara ed al
contenuto della conversazione ambientale del 28.04.2016 acquisita in casa
Russo, n. 9674/14 ( trascritta a pag 24 e segg dell’occ), nel corso
della quale ,vantandosi dell'”impresa” con un amico , Cacciapuoti

Baia Domizia , riportando dettagli dell’azione del tutto coerenti con quelli
riferiti dalle fonti dichiarative, il Tribunale rimarca anche che dalle
conversazioni intercettate, relative alla consegna di una prima tranche del
denaro estorto, si trae un ulteriore riscontro al fatto che il Cacciapuoti
Domenico cl ’90 si era portato presso il domicilio dell’Aliano ,in Baia
Domizia in due occasioni , trattandosi di circostanza riferita da Aliano
Vincenzo a Maglione Franco, legato a Cacciapuoti da vincoli di parentela e
successivamente che anche la consegna della restante parte
dell’importo richiesto fu versata nelle mani del “parente”di_Maglione
Francesco ovvero Cacciapuoti.
2.2 Pertanto, fornendo esaustiva risposta alle censure difensive il Tribunale
ha, coerentemente ritenuto che sia del tutto irrilevante la circostanza che
Aliano Vincenzo e la di lui compagna brio Carmela ( a differenza di Pugliese
Sara, per contro presente sia al momento dell’incursione nell’abitazione degli
Aliano sia nella diverse fasi di riscossione dell’importo) non hanno rivolto
accuse esplicite nei confronti del Cacciapuoti. Ha anche ritenuto infondata la
censura di illogicità di una richiesta di prestito a soggetto legato a
vincoli di parentela con uno degli estorsori ( il Cacciapuoti, per
l’appunto) ritenendo ben possibile – nei contesti territoriali, come
quello in esame, caratterizzati da una pregnante infiltrazione camorristica,
fatti di tale coratteristica.
2.3 In ordine alle ‘aggravanti relative alla riconducibilità della condotta
all’esistenza di una associazione criminale il Tribunale ha richiamato la
decisione del GIP che ha fatto puntuale rinvio alla giurisprudenza di questa
Corte ed al principio di diritto secondo cui nella fase delle indagini preliminari,
ai fini dell’applicazione delle misure cautelari,è sufficiente la prova della elevata
probabilità dell’esistenza dell’associazione e tale prova, nella vicenda in esame

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7

riferiva di aver preso parte alla sortita presso l’abitazione degli Aliano a

,emerge a tutto tondo dalle dichiarazioni della vittima e dei suoi familiari oltre
che dagli atti processuali richiamati.
Puntualizza ,infatti,i1 Tribunale che “….

si ricostruisce l’organizzazione

camorristica ( facente capo a Mallo Walter) operante sul territorio cd ”
Rione Don Guanella” nonché quella facente capo alle famiglie Ferrara e
Cacciapuoti – cui apparterrebbe anche l’attuale indagato (Mírnninccio o’
piccirillo) chiamato in reità dai collaboratori di giustizia Guadagno Vito e
e che

a…

i/ metodo adoperato nella

consumazione della condotta estorsiva esaminata – posta in essere da
più persone sovente presenti insieme nelle diverse fasi in cui si è
esplicata, in un crescendo di minacce di portata tale da incutere vero
terrore in un intero gruppo familiare – è senz’altro espressione
dell’aggravante di cui all’art 7 L 203/91, dovendo ritenersi altamente
probabile, alla stregua delle ordinanze cautelari e dei giudizi pendenti
indicati negli atti richiamati, l’esistenza delle suddette organizzazioni
camorristiche per conto e nell’interesse delle quali gli indagati hanno
agito, la cui esistenza ha certamente aggravato la portata intimidatoria
delle azioni descritte.»
2.4 Alla luce delle considerazioni che precedono , l’ordinanza impugnata è
motivata in modo esaustivo e coerente ed il ricorso è del tutto infondato e deve
essere dichiarato inammissibile
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in curo 1.500,00 (mille/00).Trovandosi il ricorrente in
stato di detenzione carceraria,conseguono gli adempimenti di cui all’art. 94 co
iter disp.att.cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di curo millecinquecento alla Cassa delle

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Guadagno Vincenzo…”

ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co iter
disp . att. cod.proc. p en.
Così • -ciso Roma, camera di consiglio del 31 ottobre 2017

M.

sore

Il Presidente

P. Qauigo

Il Con

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