Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19098 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19098 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PAOLO FABRIZIO N. IL 28/01/1962

avverso la sentenza n. 3657/20 I O CORTE APPELLO dì L’AQUILA,
del 18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il
reato di guida in stato di ebbrezza cui agli art. 186 co 2 lett c) c..d.s., DT . Paolo Fabrizio ha
proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in
ordine all’accertamento che alla guida dell’autovettura vi fosse proprio l’imputato e non il fratello

proposito l’inutilizzabilità in dibattimento, ex art. 350 co 7 c.p.p., delle dichiarazioni rese
dall’imputato il quale ha riferito agli operanti di essere lui alla guida del veicolo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di merito ha correttamente osservato che l’identificazione dell’imputato quale conducente
del veicolo non si evince solo dalle dichiarazioni da lui rilasciate alla polizia stradale ma anche dal
complessivo contegno tenuto dall’imputato sia nella fase di redazione del verbale di contestazione
in cui non ha sollevato alcuna obiezione in merito alla sua identificazione come conducente
dell’auto neppure quando è stato disposto il ritiro immediato della patente, sia nel corso del
procedimento, sia nella fase delle indagini che nel dibattimento, in cui non ha mai negato di essere
lui il conducente del veicolo. Osserva anche la corte territoriale che la circostanza della
Oltretutto trattasi di circostanza di fatto, sottratte al sindacato di questa Corte ove la sentenza impugnata sia
sorretta da congrua esauriente motivazione. (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III
n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

che era con lui, in quanto entrambi, dopo l’incidente, erano ubriachi: la difesa deduce a tale

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