Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19098 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19098 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FASONE DARCISIO N. IL 08/09/1972
avverso la sentenza n. 1386/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.196 FASONE Darcisio
Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1° e 2° lett.c) cod. strada,
commesso in Agrigento il 27 agosto 2008 – ha interposto ricorso per
cassazione, a mezzo del difensore,deducendo vizi di violazione della legge

Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché

manifestamente infondato e perché enuncia le medesime censure già sottoposte
all’attenzione della Corte d’appello di Palermo.
I Giudici di seconda istanza hanno, in primo luogo, escluso la ricorrenza

della

già eccepita nullità della sentenza di primo grado a cagione dell’omessa notifica
dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc.pen. in realtà eseguita nel domicilio eletto
dall’imputato previa consegna dell’atto a Sciarrotta Vincenzo,dallo stesso indicato
quale domiciliatario nella veste di suocero. Del pari si è argomentata
l’insussistenza della dedotta violazione degli artt. 356 cod. proc.pen. e 114
disp.att. cpp, avendo la P.G. operante avvertito l’imputato della facoltà di farsi
assistere dal difensore. Essendo risultato inesistente il difensore nominato
dall’indagato,non vi era alcuna necessità di rinnovare l’avviso ovvero di nominare
un difensore d’ufficio ai fini dell’espletamento dell’alccoltest. Peraltro il
verbalizzante – ha ancora evidenziato la Corte d’appello – riferì che comunque il
prevenuto acconsentì a sottoporsi all’alcooltest; da qui la legittima ed
ineccepibile conferma della sentenza di primo grado, in punto responsabilità.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma stimata in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, in favore della cassa
delle ammende della somma.
c sì deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

penale e processuale nonchè vizi della motivazione.

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