Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19097 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19097 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
MUCA Valbona, nata a Kruje (Albania) il 26/02/1978

avverso la sentenza emessa il 06/07/2017 dalla Corte d’Appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 06/07/2017, la Corte d’Appello di Catanzaro ha

confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 10/11/2015,
con la quale MUCA Valbona alla pena di giustizia in relazione ai delitti di tentata
truffa e falso a lei ascritti.
2. Ricorre pe cassazione la MUCA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per totale
assenza di prove in ordine alla responsabilità dell’imputata e dovendo il fatto
essere eventualmente ricondotto nell’alveo dell’art. 469 cod. pen. Si evidenza’ la

Data Udienza: 23/02/2018

contraddizione tra il riferimento alla copia della carta di circolazione, su cui sarebbe
stato apposto il falso timbro, e l’esibizione della carta stessa contestata
nell’imputazione ma in realtà mai avvenuta.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla tentata
truffa, difettando l’ingiusto profitto e l’elemento soggettivo. Si evidenzia anche
l’incongruità di un raggiro ai danni dell’assicurazione, tenuto anche conto della
normativa che regola la circolazione degli autoveicoli adibiti ad uso speciale.
2.3. Violazione di legge con riferimento all’assenza di elementi a carico,

preventivi e per la stipula con un soggetto di sesso maschile, e sussistendo quindi
un ragionevole dubbio circa la responsabilità della MUCA. Si lamenta inoltre la
mancata considerazione separata dei due reati, ai fini della concessione delle
attenuanti generiche.
2.4. Si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
131-bis cod. pen., la mancata individuazione del titolare del diritto di querela, e si
deduce l’intervenuta prescrizione del reato già alla data della pronuncia in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che le doglianze articolate con i i motivi di ricorso sub
2.1, 2.2. e 2.4 siano inammissibili perché non dedotti con il ricorso in appello.
2. Deve invece ritenersi non manifestamente infondato il motivo sub 2.3., con
il quale il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata per
aver ritenuto provata la responsabilità della PUCA al di là di ogni ragionevole
dubbio.
Oggetto del procedimento è la responsabilità per tentata e truffa e falso in
relazione ad un contratto assicurativo di un veicolo, di proprietà della PUCA, che
si era tentato di stipulare inviando all’agenzia un libretto di circolazione in cui si
attestava falsamente trattarsi di “autoveicolo adibito a spettacoli viaggianti e circhi
equestri”. Nei motivi di appello, la difesa aveva posto in evidenza che diversamente da quanto indicato nella sentenza di primo grado – l’impiegata
dell’agenzia assicuratrice non entrò in contatto con l’imputata, avendo trattato
unicamente per via telefonica con un soggetto di sesso maschile non identificato.
La Corte territoriale ha preso atto di tale circostanza, ritenendola peraltro
irrilevante ai fini dell’affermazione di penale responsabilità «poiché il contratto
ottenuto mediante l’esibizione di una carta di circolazione contenente il timbro
falso è stato poi sottoscritto proprio da MUCA Valbona» (cfr. pag. 4). Si tratta
peraltro di un’affermazione non supportata da alcun richiamo a specifiche
risultanze processuali, né la Corte d’Appello comunque chiarito sulla base di quali

2

avendo l’impiegata dell’agenzia assicuratrice riferito di aver avuto contatti per i

elementi (accertamenti grafologici, ulteriori risultanze dichiarative, confessione
dell’imputata, dichiarazioni accusatorie del soggetto entrato in contatto con
l’agenzia che peraltro non risulta identificato, ecc.) si sia pervenuti a tale
conclusione, tenendo conto della totale assenza di contatti tra l’imputata e
l’agenzia assicurativa, e dello svolgimento di attività di indagine nei confronti di
altri soggetti rimasti ignoti.
3. La non manifesta infondatezza del motivo, e la conseguente ammissibilità
del ricorso, impongono peraltro di prendere atto – non ricorrendo le condizioni per

prescrizione dei reati ascritti all’imputata: termine correttamente calcolato dalla
Corte territoriale, tenuto conto anche dei periodi di sospensione, alla data del
14/09/2017 (cfr. pag. 4). La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio,
per essere i reati ascritti alla PUCA estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
intervenuta prescrizione.

Così deciso il 23 febbraio 2018

Il Considliere estensore
Vittori Pazienza

un suo immediato proscioglimento – dell’avvenuto decorso del termine di

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