Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19097 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19097 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCI MASSIMILIANO N. IL 27/09/1978
avverso la sentenza n. 736/2014 TRIBUNALE di ANCONA, del
13/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Fatto e diritto
Massimiliano Ricci ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa
in data 13.10.2014 dal Tribunale di Ancona con la quale è stata applicata la pena di mesi otto di
arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2bis
C.d.s., adducendo, quale motivo di gravame, la illogicità della motivazione con riferimento alla

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Difatti, la richiesta di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che,
pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato e,
una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti e, quindi anche al
pubblico ministero, prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza del
fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’entità e modalità di applicazione della pena purché legale,
alla qualificazione giuridica del fatto quando non sia frutto di errore manifesto, alla sussistenza di
circostanze del reato, a

nullità anche assolute quando non inerenti la stessa richiesta di

patteggiamento e il consenso prestato, fermo restando, per eventuali vizi, che occorre sussista uno
specifico interesse a dedurli onde ottenere un accoglimento del ricorso produttivo di una migliore
condizione per il ricorrente ( su quest’ultimo profilo argomenta da Cass. SU n. 4410/2005).
In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con una sia pur sintetica indicazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Cass
sez V n. 20562/07).
L’imputato non può quindi dolersi del mancato riconoscimento da parte del giudice delle attenuanti
generiche se queste non erano previste nella proposta concordata di pena riportata nella sentenza
impugnata, dovendo il giudice solo ratificare l’accordo previe le verifiche sulla correttezza dei
termini e legalità della pena sopra indicate.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi diretti a
porre in discussione i principi in tema di motivazione della sentenza di patteggiamento;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

mancata concessione delle attenuanti generiche.

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