Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19096 del 31/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19096 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Puca Pasquale nato il 09.07.1964
Puca Lorenzo nato il 03.10.1985
Di Spirito Luigi nato il 18.09.1960
Flagiello Antimo nato il 14.01.1972
Pappadia Teresa nata il 16.09.1942
avverso la sentenza n.8612/16 della Corte d’appello di Napoli, sezione la,
del 12.09.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi dei Puca , Di
Spirito e Pappadia ed il rigetto del ricorso Flagiello;

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Data Udienza: 31/10/2017

udito per gli imputati Puca Pasquale e Puca Lorenzo, l’avv. Senese Saverio,
che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
udito per l’ imputato Flagiello Antimo , l’avv. Giovanni Arico’, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso
udito per l’ imputato Puca Pasquale , l’avv. Vincenzo Alesci, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso
udito per l’ imputato Di Spirito Luigi , l’avv. Bruno Von Arx che ha concluso

MOTIVI della DECISIONE
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Napoli del 28.05.2015, in ordine ai reati che
seguono
DI DONATO Nella, DI SPIRITO Aureliana, DI SPIRITO Luigi, MORRONE Stefano, NARDI
Gioacchino , NARDI Raffaele, PUCA Pasquale
Bl)del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 12 guinquies D.L. 306/92 convertito in Legge
nr. 356 del 07/08/1992, art.7 D.L. 13/5/1991 n.152 convertito in legge 12/7/1991 n.203,
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PUCA
Pasquale e DI SPIRITO Luigi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.
648, 648 bis, e 648 ler cod. pen., attribuivano fittiziamente la titolarità ovvero la disponibilità di
quote societarie relative all’esercizio discoteca ristorante denominato REMAKE, registrato alla
Camera di Commercio sotto il nome di “CULTURE CLUB s.r.1” a DI SPIRITO Aureliana (quale
rappresentante legale dal 13.03.04 al 28.01.11), NARDI Gioacchino (quale titolare di quote
societarie per il 5(% del capitale sociale, nonché rappresentante legale dal 28.01.11 in poi) e DI
DONATO Nella (quale titolare di quote societarie per 50% del capitale sociale); concorrendo nel
reato MORRONE Stefano e NARDI Raffaele quali gestori di fatto (quest’ultimo, inoltre, anche
quale delegato per le operazioni bancarie). In Sant’Antimo, nell’anno 2002 e successivamente fino
all’anno 2011
CAMMISA Gennaro,FLAGIELLO Antimo, PUCA Lorenzo (cl. 85),PUCA Pasquale
B2)del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 12 guinguies D.L. 306/92 convertito in Legge
nr. 356 del 07/08/1992, art.7 D.L. 13/5/1991 n.152 convertito in legge 12/7/1991 n.203,
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PUCA
Pasquale, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, e
648 ler cod. pen., attribuiva fittiziamente la titolarità ovvero la disponibilità di quote societarie
relative all’esercizio commerciale denominato DOLCE Longe Bar, registrato alla Camera di
Commercio sotto il nome di “DOLCE s.a.s. di FLAGIELLO Animo e C.”

a FLAGIELLO Antimo

(quale socio accomandatario e titolare, dal 29.09.08, di quote societarie per il 90% del capitale
sociale) e CAMMISA Gennaro (quale titolare, dal 14.12.09, di quote societarie per il 10% del

2

per raccoglimento del ricorso

W
capitale sociale), concorrendo nel reato PUCA Lorenzo (cl. 85) quale titolare di fatto del predetto
esercizio. In Sant’Antimo, nell’anno 2007 e successivamente fino all’anno 2009
PUCA Lorenzo (cl. 85),PUCA Pasquale,NAPOLANO Carlo,NAPOIANO Luca
B3)del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 12 quinquies D.L. 306/92 convertito in
Legge nr. 356 del 07/08/1992, art.7 D.L. 13/5/1991 n.152 convertito in legge 12/7/1991
n.203, perché, in concorso mi loro, con più azioni esecutive di unmedesimo disegno criminoso,
PUCA Pasquale, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis,
e 648 ter cod. pen., attribuiva fittiziamente la titolarità ovvero la disponibilità di quote societarie

di “WORLD GAME s.r.L” a NAPOLANO Carlo (quale titolare di quote societarie per il 25% del
capitale sociale, e rappresentante legale dall’11.03.10), NAPOLANO Luca (quale titolare dal
2010 di quote societarie per il 25% del capitale sociale) e PUCA Lorenzo (cl. 85) (quale titolare
dal 2010 i quote societarie per il 50% del capitale sociale, e rappresentante legale fino
all’11.03.2010),In Sant’Antimo, nell’anno 2006 e successivamente fino all’anno 2010
INNOCENTE Marcella,PUCA Pasquale,PUCA Teresa
B4)del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 12 quinquies D.L. 306/92 convertito in Legge
nr. 356 del 07/08/1992, art.7 D.L. 13/5/1991 n.152 convertito in legge 12/7/1991 n.203,
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PUCA
Pasquale, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli arti. 648, 648 bilv. e
648 ter cod. pen., attribuiva fittiziamente la titolarità ovvero la disponibilità di quote societarie
relative all’esercizio commerciale CENTRO ESTETICO registrato alla Camera di Commercio sotto il
nome di “BODY DESIGNER s.a.s. di INNOCENTE Marcella” a INNOCENTE Marcella (quale titolare
di quote societarie per il 50% del capitale sociale) e PUCA Teresa (quale titolare di quote
societarie per il 50 0 /0 del capitale sociale),In Cesa e Sant’Antimo, nell’anno 2008
MACCHIARELLA Mariarosaria,PUCA Lorenzo (cl. 85),PUCA Pasquale
B5)del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 12 quinquies D.L. 306/92 convertito in Legge
nr. 356 del 07/08/1992, art.7 D.L. 13/5/1991 n.152 convertito in legge 12/7/1991 n.203,
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PUCA
Pasquale, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, e
648 ter cod. pen., attribuiva fittiziamente la titolarità ovvero la disponibilità di quote societarie
relative all’ese. , :cizio commerciale denominato WORLD IMMOBILIARE s.r.l.

a PUCA Lorenzo (cl.

85) (quale titolare di quote societarie per il 20% del capitale sociale) e MACCHIARELLA
Mariarosaria (quale titolare di quote societarie per 180% del capitale sociale)In Sant’Antimo,
nell’anno 2006
D’APONTE Vincenzo,PUCA Lorenzo (cl. 85),PUCA Pasquale
B6)del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 12 quinquies D.L. 306/92 convertito in Legge
nr. 356 del 07/08/1992, art.7 D.L. 13/5/1991 n.152 convertito in legge 12/7/1991 n.203,
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PUCA
Pasquale, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, e

relative all’esercizio commerciale PUNTO SNAiregistrato alla Camera di Commercio sotto il nome

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648 ler cod. peti., attribuiva fittiziamente la titolarità ovvero la disponibilità di quote societarie
relative all’esercizio commerciale denominato ELLEVI a PUCA Lorenzo (cl. 85) (quale titolare di
quote societarie per il 50% del capitale sociale) e D’APONTE Vincenzo (quale titolare di quote
societarie per il 50% del capitale sociale). In Sant’Antimo, nell’anno 2006
PAPPADIA Teresa,PUCA Lorenzo (cl. 38),PUCA Lorenzo (cl. 85),PUCA Pasquale
B7) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 12 quinquies D.L. 306/92 convertito in Legge
nr. 356 del 07/08/1992, art.7 D.L. 13/5/1991 n.152 convertito in legge 12/7/1991 n.203, perché,
in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PUCA Pasquale, al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di

attribuiva fittiziamente la titolarità ovvero la disponibilità di quote societarie relative all’esercizio
commerciale denominato IMMOBILIARE RALPH

a PUCA Lorenzo (cl. 38) (quale titolare di quote

societarie per il 50% del capitale sociale) e PAPPADIA Teresa (quale titolare di quote societarie per il
50% del capitale sociale), concorrendo nel reato PUCA Lorenzo (cl. 85) quale titolare di fatto. In
Sant’Antimo, nell’anno 2000 Con l’aggravante, quanto ai predetti reati, di cui all’art.7 D.L.
13/5/1991 n.152 convertito in legge 12/7/1991 n.203, essendo stati commessi i fatti al fine di
agevolare l’attività di associazione del genere previsto dall’articolo 416 bis cod. pen. operante in
Sant’Antimo (e zone limitrofe), denominata clan PUCA.
Con la recidiva specifica per DI SPIRITO Luigi, MORRONE Domenico
Con la recidiva plurireiterata specifica aggravata ex art.99 n.3 c.p. per PULA Pasquale Con la
recidiva reiterata per DI SPIRITO Aureliana.Con la recidiva semplice per NARDI Gioacchino,
PAPPADIA Teresa, PUCA Lorenzo (c1.38).

ha assolto Puca Pasquale dal reato sub b 1) per non aver commesso il fatto
rideterminando la pena con riferimento alla residua imputazione di cui al capo
b2) ed ha dichiarato non doversi procede nei confronti dei coimputati del reato
sub b 1) perché il reato è estinto per prescrizione; ha rideterminato la pena nei
confronti di Puca Lorenzo in anni quattro e mesi sei di reclusione; ha revocato
la confisca delle quote societarie e dei beni costituenti l’azienda della Culture
Club srl, intestate a Nardi Gioacchino ,confermando nel resto;
1.2 propongono ricorso gli imputati indicati in intestazione,, per mezzo dei
rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att.
cod.proc.pen., comma 1

2. PAPPADIA Teresa

Avv. G.Esposito Fariello

a) . Violazione dell’art. 606..1 lett. b) ed e) in relazione all’art. 129 e 530
c.p.p.;inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale

4

,;\

agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, e 648 ler cod. pen.,

4

i

penale in relazione all’art. 129.2 c.p.p. per non essere stato valutato, neppure
parzialmente, il compendio documentale prodotto all’udienza del 30.4.2015
(udienza di primo grado) dal quale emergeva l’estraneità della Pappadia alla
condotta contestata. Mancata valutazione di prova favorevole, conseguente
illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del
provvedimento impugnato nonché da altri atti del processo.
2.1 il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

prodotta , secondo quanto affermato in ricorso, la capillare dimostrazione della
capacità reddituale della ricorrente e del marito, ha smentito l’assunto difensivo
di una omessa valutazione delle prove documentali prodotte dalla difesa che
costituisce l’unico motivo di cui si compone il ricorso,peraltro formulato in
termini generici ed assertivi, con un anodino richiamo al

“compendio

documentale prodotto all’udienza del 30.04.2015” del quale null’altro si dice.
2.2 Afferma, al proposito, la Corte , riguardo alla titolarità della società
Immobiliare Ralph (a pag.45 ) , che costituisce l’oggetto dell’imputazione di
intestazione fittizia, che :”… neanche la produzione difensiva che mira a giustificare

la disponibilità economica della Pappadia e del maggiormente anziano consorte
Lorenzo senior, i quali assunsero la titolarità delle quote sociali nell’ anno 2000, vale
a superare l’anomalia evidente dell’operazione che vede i due soggetti, di età più
che matura e, per quanto emerso dal compendio probatorio, privi di qualsiasi
esperienza nel settore immobiliare, porsi a capo di una società immobiliare cui sono
attribuiti, all’esito degli accertamenti patrimoniali specifici compendiati agli atti ,…
numerosi immobili ed operazioni di compravendita per importi del tutto
sproporzionati alle modestissime capacità di reddito di essi intestatari ( cfr
dichiarazione dei redditi degli stessi). Tali elementi giustificano ,pienamente, il
giudizio di fittizia l’intestazione del bene, conclusione questa che va
condivisa anche considerando la significativa circostanza che la società fu
costituita nell’anno 2000, quando Puca Pasquale, il quale ha sostenuto persino di
ignorare che la madre fosse intestataria delle quote sociali della Ralph immobiliare,
pur essendo nel periodo libero e dedito ad attività di gestioni immobiliari , si
impegnava nelle attività di reinvestimento dei proventi illeciti soprattutto attraverso
l’acquisto di terreni ed edifici da destinare ad iniziative di speculazione commerciale
( sul punto si richiamano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di cui si è già
fatta menzione), sicché fortemente sospetta è la stessa disponibilità da parte degli

5

La Corte di merito, alla quale era stata prospettata la medesima censura e

anziani coniugi delle “risorse economiche” che avrebbero in astratto consentito di
affrontare acquisti immobiliari addirittura in epoca pregressa alla costituzione della
società ed anzi “ancor prima che Pasquale Puca venisse al mondo”».
2.3 I motivi dedotti dalla ricorrente ,peraltro,sono la mera reiterazioni di quelli
proposti con l’appello , essendo state ,sostanzialmente, riproposte le tesi difensive
già sostenute in sede di merito e disattese sia dal Tribunale che dalla Corte
d’appello . Al riguardo Vanno richiamati due principi ermeneutici fondamentali

inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspedficità
conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini,
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. – dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; CONF: Sez.
5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).A fronte di una
motivazione ampia e logicamente corretta, la ricorrente non indica
,specificamente, gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato. Inoltre , la corte di merito,pur fornendo autonome
valutazioni in ordine alle deduzioni dell’appellante, ha richiamato a fondamento
del convincimento espresso, la motivazione del Tribunale. Entra qui in gioco il
secondo principio ermeneutico ,vale a dire quello secondo cui, nel caso di doppia
conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si
integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale
occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della
motivazione ( Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. – dep. 23/04/1994 – Rv.
197497). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque,
formalmente e sostanzialmente legittima ed i contenuti motivazionali su citati
,forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione
delle risultanze probatorie, giustificazione della decisione.
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.

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della giurisprudenza di questa Corte : innanzitutto è già stato deciso che “è

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t
3.DI SPIRITO Luigi – B.Von Arns
3.1 Con i motivi di ricorso deduce :
a) la violazione dell’articolo 606 lettera e) c.p.p.per mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che l’elaborata motivazione con
la quale i Giudici di Appello sono pervenuti alla assoluzione di Puca
Pasquale dal delitto di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92 aggravato dall’art. 7
Lg 203/91 si pone, rispetto all’affermazione della responsabilità di Di Spirito
Luigi per il medesimo reato, in conflitto logico e fattuale , visto che in altre

parti della motiva l’estromissione di Di Spirito Luigi dalla gestione del
patrimonio del clan, e specificamente dal reinvestimento dei proventi
dell’illecita attività, compiti passati nella gestione esclusiva di Puca
Lorenzo.
b) la violazione dell’articolo 606 lettera b) c.p.p. per erronea applicazione della
legge penale. Lamenta ,riguardo al mancato riconoscimento della prescrizione,
l’errore di diritto conseguente alla erronea individuazione dell’epoca di
consumazione del reato che, alla stregua della contestazione, viene
individuata nella data del 19 luglio 2002, epoca in cui la Di Donato acquista il
50% delle quote della Culture Club s.r.1., quale intestataria fittizia dello zio Di
Spirito Luigi. Si è ritenuto al contrario, che il termine prescrizionale in parola
non fosse maturato nei confronti del Di Spirito, perché, diversamente dai
coimputati,i1 termine per Di Spirito era stato interrotto dall’emissione
dell’ordinanza cautelare, sopragiunta il 18 gennaio 2010, quindi prima del
decorso dei dieci anni richiesti per la perenzione del termine ordinario.
c) la violazione dell’articolo 606 lettera e) c.p.p.per mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione perché è stato travisato il significato
delle dichiarazioni rese dai collaboratori Tixon e Storace , dalle quale,invece,
correttamente intese, emerge che Di Spirito non conseguì mai la disponibilità
del bene che rimase nella piena disponibilità dei Puca.

3.2 Anche il ricorso di Di Spirito è inammissibile : i motivi , infatti, sono generici
e privi del requisito di specificità richiesto dall’art.581 cod.proc.pen. a pena di
inammissibilità. La critica di manifesta illogicità della motivazione della
sentenza è del tutto generica ed indiscriminata perché non denuncia specifici
vizi dell’argomentare ; il ricorrente si limita ad affermare che l’assoluzione di
Puca Pasquale scardina l’assetto dell’accusa nei confronti di Di Stefano e di

P

s

ì.,

Puca Lorenzo, senza peraltro spiegare perché ed in che termini quella
pronuncia renderebbe instabile la decisione a carico del Di Spirito. Le ulteriori
censure si limitano a contestare la valutazione fatta dalla Corte delle
dichiarazioni rese dai collaboratori ed a proporne una alternativa più
confacente agli intenti difensivi del Di Spirito. E’,peraltro, principio basilare
della giurisprudenza di legittimità che, esulando dal controllo della Suprema
Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non

una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole) valutazione delle emergenze
processuali. Il compito del giudice di legittimità ,infatti,non è quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine alla affidabilità delle fonti di prova, ma quello di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, se abbiano seguito i canoni legali in materia di valutazione
delle prove e se gli stessi giudici abbiano esattamente applicato le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre. In tale prospettiva, il sindacato
demandato alla Corte di legittimità deve essere esercitato sulle proposizioni
contenute nel testo del provvedimento e sulla coordinazione argomentativa che
rappresenta il tessuto logico della motivazione al fine di verificare se le
premesse scaturite dalle valutazioni di merito siano legate da un nesso di
consequenzialità logica con le conclusioni accolte, con esclusione della
possibilità, in assenza di vizi logici e giuridici, di prospettare soluzioni
interpretative alternative a quella scelta dai giudici di merito. Nel caso in esame,
la motivazione del provvedimento impugnato è ispirata ad indubbia coerenza
argomentativa e l’assenza di specifiche censure in punto di illogicità, solo
verbalmente richiamate dal ricorrente, comportano la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
3.3 Anche la censura relativa alla prescrizione del reato è inammissibile perché
basata su elementi di fatto che sfuggono al controllo di questa Corte.

4.Flagiello Antimo

G. Arieò

4.1 I) Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al delitto
di cui all’art.12 quinquies D.L. 306/ 92 e successive modifiche, con specifico

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costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di

riferimento all’elemento soggettivo del reato .Quest’ultimo prevede che
l’intestazione fittizia del bene sia necessariamente finalizzata — in alternativa
— o ad evitare che il bene sia aggredito da provvedimenti di
prevenzione ovvero alla commissione di attività di riciclaggio. Tale fine, che
configura il carattere illecito della intestazione, non è contemplato nella
motivazione del provvedimento impugnato sicché la motivazione è carente su
un elemento essenziale del reato.

A parere del ricorrente ,nel provvedimento impugnato è carente il richiamo
all’aspetto finalistico dell’attività di nascondimento e di intestazione schermata
, essenziale per il configurarsi dell’aggravante, come contestata. In particolare,
non sono individuati i profili di tale attività che tornano a giovamento della
consorteria e non soltanto del singolo cui pure i beni appartengono . La
motivazione è pertanto carente su un aspetto essenziale della fattispecie ,che
richiede un accertamento mirato ad individuare il dolo specifico di agevolare
l’associazione di stampo mafioso ; tale intendimento del soggetto agente, che si
incentra su una particolare motivazione a delinquere, desumibile dalla direzione
finalistica della condotta, si conforma al dettato dell’art.118 cod.pen. e determina
la natura soggettiva dell’aggravante , non estendendosi agli eventuali concorrenti.
Non è,pertanto, sufficiente la mera consapevolezza di agevolare , secondo quanto
evidenziato dalla Corte , essendo necessaria l’individuazione della volizione
diretta allo scopo di favorire la consorteria
III) Art. 606 lett. B) c.p.p. in relazione all’art. 62 bis c.p.
Deduce il ricorrente che il diniego delle generiche è stato giustificato sul rilievo
dell’astratta gravità del reato, pur essendo consolidata la giurisprudenza di
legittimità che ritiene che non esistono fattispecie criminose
aprioristicamente incompatibili, per loro natura, con l’applicazione delle
“generiche”.
4.2 Anche il ricorso di Flagiello Antimo è del tutto infondato.
La motivazione della Corte di appello in ordine alla sussistenza dell’elemento
soggettivo dell’interposizione fittizia del locale “Dolce Bar» è completa e priva
di vizi , correlata e supportata dall’indicazione del materiale probatorio
costituito, dalle puntuali propalazioni dei collaboratori e dalle conversazioni
telefoniche dello stesso Flagiello con persone di sua fiducia ,ai quali l’imputato
rappresenta la reale situazione di appartenenza e gestione del bene secondo

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II) Violazione dell’art. 606 lett. B) ed E) in relazione all’art. 7 D. L. vo. 203/91.

proprio lo schema dell’interposizione ( pag.39_42). Manifestamente infondata è
poi la censura di non corretta individuazione dell’elemento soggettivo
dell’aggravante.
La Corte di merito ha compiutamente individuato tale profilo affermando : “….

Del resto l’imputato , per (pianto emerso dalle indagini , risulta avere una
continuità di contatti_ con numerosi soggetti gravitanti nell’orbita del
clan,compreso il Di Spirito Luigi. Quanto all’operatività dell’aggravante mafiosa,
vicenda Remake facilmente estensibili ai Puca considerato che la conservazione
del bene sul quale il capoclan esercitava concreta signoria acquisito attraverso il
reinvestimento degli introiti illeciti derivati dalle numerose atti; criminali,
principalmente lo spaccio di stupefacenti e la pratica estorsiva ai danni delle
attività imprenditoriali, costituiva un ulteriore strumento di rafforzamento della
compagine di riferimento, garantendo la continuità operativa nel territorio; non
può poi sottacersi che il locale stesso, per destinazione, si prestava ad essere
utilizzato alla stregua di uno strumento di affermazione del potere criminale
dacchè era meta di esponenti mafiosi che avevano diretta relazione con i
personaggi apicali del clan (vedasi il riferimento del Tixon alla festa degli
scissionisti organizzata dai gestori nei locali del Dolce Bar) .11 Flagiello, da par
suo, come già precisato, coltivava strette relazioni con il figlio del capo clan e con
altri soggetti gravitanti nell’orbita del clan, tra cui Di Spirito Luigi, e con gli stessi è
stato controllato dalle forze dell’ordine : tale contiguità , tradottasi peraltro anche
nella condivisione della gestione dei due locali sai in Sant’Antimo – che è centro di
provincia non particolarmente popoloso nel quale vasta eco acquistava, anche
mediaticamente , la storia criminale del clan Puca – porta a ritenere pienamente
provata la consapevolezza della finalità agevolatrice
E’ indubbio che la Corte, richiamando la contiguità di Flagiello con numerosi
appartenenti alla congrega criminale, la continuità operativa di tale congrega,
sul territorio , conseguita con l’utilizzo del locale non solo come punto di
incontro ma anche quale indispensabile strumento per promuovere eventi
particolari ha perfettamente individuato il fine di agevolazione che animava
ciascuno dei concorrenti nel reato e che ,proprio per l’accertato coinvolgimento
dei tre nella gestione del locale e le modalità del suo manifestarsi, impegnava
necessariamente la volizione dell’azione di tutti e tre i concorrenti.
Manifestamente infondata è la censura relativa al mancato riconoscimento delle

valgono le stesse considerazioni già so: svolte in occasione della trattazione della

generiche perché la Corte non ha fatto riferimento al tipo di reato ma alle
specifiche modalità, di particolare spessore criminale e pericolosità.
Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Puca Pasquale – Avv. V. Alesci
5.1 Erronea applicazione dell’art. 12quinquies di. 306/1992, convertito
in 1. 356/1992;

203/1991;
Erronea applicazione dell’art. 533 c.p.p.
Mancanza della motivazione.
5.2 I motivi di ricorso sono,nella sostanza, analoghi a quelli rappresentati con il
ricorso dell’avvocato Aricò per Flagiello. Si rinvia ,pertanto, alle motivazioni già
espresse in ordine a tale ricorso non senza,peraltro, precisare che anche il
ricorsoqui all’esame
si apprezza per la particolare specificità dei dei motivi.
La dialettica rimane,infatti, confinata in termini di assoluta genericità , non
avendo il ricorrente indicato punti specifici della motivazione viziati. . La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per
la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596).

6. Puca Lorenzo e Puca Pasquale – Avv.S. Senese
6.1 a) Violazione degli artt. 606 comma 1 lett. B) ed E) in relazione agli artt. 603 e
192 c.p.p. poiché la Corte di Appello partenopea, nel rigettare la richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e segnatamente l’acquisizione della
sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari che dichiarava la
decadenza del collaboratore Storace Giuseppe dalla potestà genitoriale, elaborava
una motivazione apparente, manifestamente illogica ed in patente violazione

11

Erronea applicazione dell’art. 7 di. 152/1991, convertito in 1.

,

ì
dell’art. 192 c.p.p. atteso che, il provvedimento civile conteneva elementi di prova
certi ed incontrovertibilì, assolutamente determinanti ai fini della valutazione
della personalità del testimone e della sua attitudine al frequente mendacio.
Acquisizione che, a maggior ragione si imponeva ai Giudici di merito, alla luce
degli ulteriori mendaci accertati a dibattimento ed ugualmente pretermessi da
entrambi i Giudici.
b) Violazione della legge processuale per avere la Corte di Appello ascritto

alla contestazione sub b2 alla ritenuta convergenza tra le propalazioni del
collaborante Storace Giuseppe e quelle del c.d.g. Tixon Raffaele, sebbene queste
ultime fossero gia’ state ritenute inutilizzabili – proprio in relazione alla
indicazione del Dolce bar quale locale riferibile al Puca Pasquale – dai giudici di
prime cure, ai sensi del disposto dell’art. 195 co. 3 0 c.p.p., con conseguente
formazione di giudicato interno (non essendo stata tale statuizione di
inutilizzabilita’, espressamente enunciata nella sentenza di prime cure, oggetto di
contestazione da parte del Pm) e lesione del diritto di difesa (non avendo la difesa
nei motivi di gravame svolto alcuna censura in riferimento a emergenze
processuali gia’ dichiarate inutilizzabili dai primi giudici)
c) Omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in relazione
alla ritenuta attendibilita’ delle propalazioni dei collaboratori di giustizia
Storace Giuseppe, Tixon Raffaele

, Collaboratori della famiglia

Marrazzo.
d) Omessa e manifestamente illogica motivazione per avere i giudici di appello
ritenuto provato il coinvolgimento di Puca Lorenzo nella gestione del Dolce Bar
sulla scorta di un apparato argomentativo del tutto inadeguato a dar conto delle
ragioni di infondatezza delle doglianze difensive – puntualmente svolte nei motivi
di appello – con le quali si evidenziava che la pretesa cointeressenza di Puca
Lorenzo fosse spiegabile unicamente in ragione dei rapporti economici tra
quest’ultimo ed il coimputato Flagiello, cui il primo aveva ceduto il locale ove poi
sarebbe sorto il Dolce Bar ;
e) Omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione per avere la
corte distrettuale – attraverso la sistematica pretermissione delle doglianze
difensive e la mera reiterazione di travisamenti inutilmente denunciati nei motivi
di appello, nonché sulla scorta di ragionamenti illogici e contraddittori rispetto
alle ulteriori statuizioni assolutorie delle pronunce di primo e secondo grado –

12

dirimente rilievo ai fini della prova di responsabilita degli imputati in relazione

ritenuto provata in capo al Puca Pasquale la qualità di dominus occulto del
Dolce Bar, in ragione: 1) del preteso coinvolgimento del figlio Lorenzo nella
gestione del locale, sebbene, come testimoniato dalle statuizioni assolutorie della
sentenza di primo grado, tale dato non fosse univocamente sintomatico della
riconducibilità anche al padre Pasquale della signoria sulla res; 2)delle
propalazioni dei collaboratori Storace ed il Tixon, sebbene il primo avesse
espressamente ed esclusivamente ascritto al figlio Lorenzo la qualità di socio

di travisanti, contraddittori ed apodittici riferimenti all’ incapienza economica di
Puca Lorenzo e quindi alla – puramente congetturata – necessità di attingere alle
risorse finanziarie paterne; 4) del generico riferimento dei collaboratori di
giustizia alla propensione di Puca Pasquale a riciclare proventi illeciti in attività
intestati a terzi, privi di riferimenti individualizzanti al fatto specifico di cui
all’imputazione; 5) dell’ inconferente rilievo per cui il Dolce Bar – al pari del
Remake – fosse frequentato da esponenti del gruppo degli scissionisti; 6) del
collegamento gestionale tra Dolce e Remake, sebbene tale collegamento trovasse
spiegazione nei rapporti parentali tra Morrone ed Flagiello e sebbene,
soprattutto, non fosse stata ritenuta dagli stessi giudici di appello la
riconducibilità a Puca Pasquale del Remake.
f) Omessa motivazione in relazione alla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7
1.203/91 con riferimento alla posizione dell’imputato Puca Lorenzo.
6.2 Tutti i motivi sono palesemente infondati ed il ricorso va dichiarato
inammissibile.
-In ordine al primo motivo va ricordato che la disposizione di cui all’art. 603 cod.
proc. pen.,che disciplina la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è fondata
sulla presunzione di completezza dell’indagine probatoria esperita in primo grado
e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di
una sua necessità, che il legislatore qualifica come “assoluta” per sottolinearne
l’oggettività e l’insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e,
dall’altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in
proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo
all’accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso
alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità
dell’apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina ,su altro
versante, l’incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente

13

occulto del Dolce bar, ed il secondo si fosse limitato ad una mera deduzione; 3)

motivata. Infatti nel giudizio d’appello la mancata rinnovazione può costituire
violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di
prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma
secondo, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di
motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606. Orbene innanzitutto
giova evidenziare che la documentazione della quale il ricorrente chiedeva
l’acquisizione sicuramente era preesistente alla sentenza di primo grado .La

dell’istanza di rinnovazione . La censura è,peraltro, manifestamente infondata
perché il ricorrente non denuncia vizi dell’argomentare limitandosi a
contrapporre la propria valutazione probatoria del documento di cui si chiede
l’acquisizione, in aperta antitesi con la valutazione fattane dalla Corte .Si intende
accreditare,pertanto, una valutazione diversa da quella prospettata dalla Corte.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).
6.3Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole che la Corte, pur avendo dichiarato l’inutilizzabilità della
dichiarazione del collaboratore Tixon in punto di proprietà del Dolce bar in
capo a Puca Pasquale, ha ,poi, utilizzato tale dichiarazione per comprovare la
dichiarazione resa dal collaboratore Storace ,sullo stesso punto , ponendola a
fondamento del giudizio di responsabilità di Puca Pasquale,in ordine al reato
sub b2), quale unico apporto di tipo dichiarativo . Tale assunto, peraltro, non
trova riscontro in atti perché, come emerge dal provvedimento impugnato,con
riguardo alle dichiarazioni rese da Tixon e Storace , la Corte ha rilevato che vi
sono dichiarazioni di altre persone a riscontro di quanto dichiarato dai due .
Infatti, a pag.25 della sentenza impugnata, si legge:

“….Peraltro i due

collaboratori, che operavano entrambi sul territorio di SantAntimo, nel riferire in
merito alle attività economiche riconducibili al clan Puca, hanno spiegato
le ragioni che avevano consentito loro di apprendere quali fossero le imprese

14

censura,pertanto, rileva solo per il vizio della motivazione che giustifica il rigetto

ed i beni della famiglia Puca; hanno menzionato il Remake ed il Dolce Bar;
hanno specificato per iscritto il nome delle imprese riferibili al clan Puca;
hanno perfettamente individuato gli esercizi commerciali di cui si tratta,
indicando financo i gestori ed hanno individuato in foto la quasi totalità dei
soggetti oggi imputati, mostrando quanto al Remake di conoscere anche la
precedente intestazione (History);le propalazioni risultano infine ampiamente
confortate dalle informazioni rese dai Marrazzo e dalla Petrosino.La rilevata

ha inoltre riguardato la sistematica dedizione di Puca Pasquale alle attività di
reinvestimento, il ruolo assunto nelle suddette operazioni dal figlio Lorenzo,
concordemente indicato come diretto esecutore delle direttive paterne nelle
operazioni di reinvestimento e di copertura delle iniziative imprenditoriali,
attraverso la tecnica delle intestazioni fittizie ed anche lo status gestionale
assunto in seno alla compagine Puca dal coimputato Di Spirito: anche per
tale concordanza se ne deve confermare l’attendibilità.Quanto ai restanti
collaboratori dei quali sostanzialmente è stata denunziata la genericità dei
riferimenti va osservato che le dichiarazioni dei Marrazzo e della
Petrosino appaiono sicuramente di minore spessore ma non per questo
risultano sconfessate da emergenze contrastanti né è dato rilevare nei predetti
collaboratori un intento mistificatorio o calunnioso, peraltro neanche adombrato
dagli appellanti; le dichiarazioni in ogni caso risultano coerenti con le ulteriori
acquisizioni probatorie, non ultime i contenuti delle intercettazioni; quanto
specificamente all’apporto di Marrazzo Vincenzo la riferita causale della
conoscenza della titolarità effettiva della società Remake ( l’avere appreso la
circostanza della riferibilità della -ditta al- Di Spirito e per esso al Puca
dallo stesso -imputato Di Spirito, in un periodo di co-detenzione) non appare
di per sé né illogica né inverosimile, considerato che il collaboratore ha
correttamente riferito di avere appreso in siffatta circostanza che lo stesso
aveva intestato l’esercizio alla sorella la quale effettivamente risulta essere
stata dal 2004 amministratrice della società Remake ( non potendosi
pretendere che il collaboratore avesse chiara la distinzione giuridica tra
amministratore sociale ed intestatario)e considerato inoltre, al di là della valenza
dell’indicazione nei confronti di Puca Pasquale per le ragioni che in seguito
saranno espresse, che non risultano forniti elementi dai quali desumere che
la militanza in diversi clan, i cui rapporti erano regolati da una sorta di

15

complementarietà e sovrapponibilità della ricostruzione di questi collaboratori

equilibrio territoriale, fosse di ostacolo alla circolazione di notizie di tal fatta ….».
6.4Prive di fondamento sono le denunce di illogicità della motivazione di cui ai
motivi c)d)e). In ordine al primo motivo ,il ricorrente ha articolato le doglianze
sottoponendo a critica , innanzitutto, il giudizio di attendibilità delle
dichiarazioni di Storace, del quale ,ribadisce la propensione al mendacio e quelle
del Tixon ,che in altro processo a carico di Puca Pasquale, aveva mentito sulle
modalità della partecipazione del Puca all’omicidio di Verde Francesco

abbia dato il giusto rilievo alle circostanze denunciate nei motivi di appello ed
abbiano applicato in modo non corretto il principio della giurisprudenza di
legittimità , c.d. di frazionabilità. E non abbiano adeguatamente valutato la
tendenza del Tixon a riferire de relato , come è avvenuto sia per l’omicidio Verde
sia per la intestazione fittizia del Dolce bar, circostanze che non nascono dalla
sua diretta conoscenza ma rappresentano il frutto di una mera rielaborazione
soggettiva del dato reale. Lamenta,ancora ,il ricorrente che la Corte non si è
pronunciata sulle censure mosse con l’appello alla valutazione delle dichiarazioni
di Mai-razzo Antonio e Marrazzo Vincenzo ,delle quali si era censurata la
mancanza del carattere di decisività, in ordine al ruolo assunto da Puca Lorenzo,
figlio di Pasquale, di gestore delle proprietà del padre,in occasione della
detenzione di quest’ultimo.
6.5 Le censure sono manifestamente infondate perché espongono critiche che
si fondano su un confronto diretto con i dati processuali e non già con la
motivazione della sentenza secondo il paradigma stabilito dall’art. 606 I^ comma
lett. e) cod. proc. pen., in forza del quale il vizio della motivazione per avere
rilievo in sede di legittimità deve essere desumibile dal testo del provvedimento
impugnato. La inosservanza della regola comporta che le censure attengano al
merito della decisione impugnata, introducendo una rivalutazione in fatto che è
preclusa nel giudizio di legittimità.
In ordine al secondo motivo , ancora una volta il ricorrente si lamenta che la
Corte non abbia recepito la spiegazione fornita dalla difesa circa l’essenza del
rapporto economico intercorso tra Flagiello e Puca Lorenzo, limitandosi a definire
illogica la tesi difensiva e a svalutare gli apporti probatori difensivi.
La censura è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema
Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via

16

i\

.Lamenta ,in particolare il ricorrente che in entrambi i giudizio la Corte non

esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità , la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n.
6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Nè maggior fondamento può avere l’opinione che, ai
fini dell’evidenziazione del vizio di motivazione, il raffronto può essere condotto
anche in riferimento a specifici atti. Si tratterebbe della deduzione del vizio del

travisamento, il punto oggetto di erronea percezione da parte del giudicante e la
dimostrazione della efficacia determinante dell’atto travisato ai fini della decisione.
Nel caso in esame la difesa non ha rispettato la regola indicata, con conseguente
vizio di genericità del motivo, conducente alla declaratoria di inammissibilità.
6.7Manifestarnente infondata è anche la terza censura di illogicità della motivazione
riguardo alla interposizione fittizia,nella gestione del bar Dolce di ,Puca Lorenzo al
padre Pasquale perché a dire del ricorrente motivata con elementi instabili ,secondo
il giudizio dei primi giudici; basata essenzialmente sulle dichiarazioni inattendibili,
per quanto detto in precedenza, di Tixon e Storace;perché errata ,per travisamento,
sul dato economico della portata dell’investimento fatto da Puca Lorenzo nella
ristrutturazione dell’esercizio commerciale.La censura articolata dal ricorrente è
,tuttavia, inammissibile perché nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola
verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al
fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del
ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle
decisioni conclusive; ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le
scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di
prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche
[v. Cass. n. 238016/07].
6.8 E non è certo questo il caso della motivazione qui esaminata , ove i giudici
dell’appello ,per motivare la cointeressenza di Puca Pasquale nella gestione del bar
,hanno fatto riferimento non solo alla destinazione del bar a fini più squisitamente
di promozione “associativa» , riconducibili al Pasquale ed alla sua funzione di capo
indiscusso della congrega ma soprattutto all’accertata funzione di referente
economico dell’attività dell’esercizio (pag.40) di Pasquale Puca, tenuto conto
dell’accertata incapienza economica del “…giovanissimo Puca Lorenzo, riscontrata

17

travisamento della prova che impone la specifica allegazione dell’atto oggetto di

t
dagli accertamenti reddituali che appaiono confliggere con gli esiti dalla consulenza
difensiva che evidenzierebbe

una

disponibilità dell’allora poco più che

ventenne imputato pari a circa 48.000,00 euro.Non risulta dunque credibile
che lo stesso avesse intrapreso nel 2006, senza l’ausilio economico del
padre, l’iniziativa di ristrutturare l’immobile ove poi era sorto il Dolce bar,
sostenendo spese per 60.000,00 euro .Né tale impostazione risulta sconfessata dagli
esiti della restante prova difensiva, in particolare riferendosi alla deposizione del

dichiarato della società, tenuto formalmente all’adempimento degli oneri tributari e
finanziari connessi alla gestione, e non con il Puca né pare dirimente la
circostanza che quest’ultimo gli avesse espressamente riferito di non volere essere
coinvolto nell’assunzione di spese poiché ciò non vale a provarne l’estraneità se si
considera che il socio accomandatario rimaneva Flagiello, e questi, e certo non
l’occulto socio, era direttamente esposto, anche con i beni personali, per le
obbligazioni assunte , essendosi al cospetto di una società di persone. Le
conversazioni richiamate dunque confermano e concretizzano la proposizione
originaria dei numerosi collaboratori di giustizia i quali hanno attribuito a questo
imputato la gestione diretta…»
6.9 Orbene la su estesa motiva non presenta alcun profilo di illogicità né il
ricorrente ne denuncia di tal natura.La doglianza del ricorrente è,infatti,
palesemente incentrata su una recriminazione che non ha rilievo nel giudizio di
legittimità : quella secondo cui sarebbe maggiormente fondata la ricostruzione
prospettata in ricorso,censura che presuppone una diversa valutazione degli
elementi probatori acquisiti
Una simile censura,peraltro, non è proficuamente prospettabile in sede di
legittimità perché , come già detto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello
di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità , la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un.,
30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
6.10 Anche la scelta del materiale probatorio a supporto della decisione compete
esclusivamente al giudice di merito che senza vincoli prestabiliti, se non le regole
della logica e della coerenza, articola il discorso motivazionale nell’assoluta libertà e

18

commercialista Iavarone: costui evidentemente si relazionava con il titolare

discrezionalità.Le stesse considerazioni valgono anche a giustificare la censura di
inammissibilità dell’ultimo motivo
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno tutti dichiarati
inammissibili.
6.11 Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa

Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo millecinquecento ciascuno a favore della Cassa
delle ammende.
Così eciso
Il Con iglier

oma , il 31 ottobre 2017
Il Presidente

nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della

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