Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19096 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19096 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARGA MARCO N. IL 28/02/1989
avverso la sentenza n. 3272/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il reato di
cui agli art. 186 co 2 lett b), 2 bis e 2 sexies c..d.s Targa Marco ha proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in ordine all’accertamento dello stato di ebbrezza e
alla sussistenza del’aggravante della verificazione di sinistro stradale.
Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le stesse censure già dedotte con i motivi di appello,

Con la riproduzione di censure già prospettate in secondo grado si finisce per richiedere al giudice di
legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel precedente giudizio, anziché l’esame dei punti
controversi della pronuncia impugnata.
E difatti, i motivi che si risolvono nel semplice richiamo o nella testuale ripetizione dei motivi di appello
non realizzano l’effetto tipico dell’ impugnazione della sentenza, consistente nella critica della decisione
assunta dai giudici di seconde cure sulla base di diversi nuovi rilievi che scaturiscono dall’esame del suo
contenuto, al contrario si sottopone al giudice di legittimità la cognizione delle medesime questioni sui
quali il giudice di seconde cure si è già pronunciato.
Si richiama in proposito il principio ripetutamente affermato dal questa Corte secondo il quale ” È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare
non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sez.

5, n. 11933 27/01/2005 dep. 25/03/2005 Rv.

231708, conforme Sez. 6, Sentenza 11/03/2009 dep. 14/05/2009 Rv. 243838, rv 2065507 del 1997 n.12)
Oltretutto Il ricorso è diretto ad introdurre una diversa valutazione delle risultanze processuali non
consentita in sede di legittimità, ove la sentenza impugnata contenga una congrua esauriente motivazione.
(Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del
2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed esauriente
anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede.
I giudici di seconde cure hanno difatti confutato con congrue argomentazioni l’assunto difensivo della
inidoneità dell’alcoltest in quanto effettuato a distanza di un’ora dall’incidente, richiamando peraltro la
sentenza di primo grado ove è spiegato che l’accertamento mediante alcoltest fu preceduto da test
preliminare con l’uso di un precursore che diede esito positivo e che l’indicazione dell’orario contenuta negli
scontrini è dipesa dal mancato aggiornamento dell’apparecchio all’ora legale, mentre l’orario effettivo
dell’accertamento mediante etilometro è quello indicato nel verbale di contestazione. Inoltre la Corte ha
rilevato la constatazione da parte degli operanti dei sintomi tipici dello stato di ebbrezza presentati dal
conducente.

puntualmente esaminate e disattese dai giudici del gravame con adeguata motivazione.

Manifestamente infondata è la censura sulla sussistenza del’aggravante della verificazione di un sinistro
stradale posto che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, essa sussiste anche nel caso che
l’incidente non abbia determinato il coinvolgimento di altri veicoli e di terze persone.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

P.Q.M.

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