Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19095 del 31/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19095 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Sauro Donato Vittorio nato il 16.04.1949
avverso la sentenza n.3376/2015 della Corte d’appello di Milano, sezione 1° penale, del
19.10.16;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE

Data Udienza: 31/10/2017

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Pavia ,emessa il 28.01.2014 , ritenuta la continuazione con i reati di
cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 26.06.2012 , ha rideterminato la
pena per Sauro Donato Vittorio, in ordine alla imputazione di ricettazione di
assegni, in anni uno e mesi sei ed €500 di multa, propone ricorso l’imputato per
mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i motivi di gravame ,di seguito
sintetizzati:

applicazione della legge penale con riguardo all’art.648 comma 2 cod.pen. e art.62
n.4 cod.pen.
b) violazione dell’art.606 commal lett.b) ed e) c.p.p. vizio di motivazione ed erronea
applicazione della legge penale con riguardo all’art.99 cod.pen. per la mancata
esclusione della recidiva pluriaggravata
2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio
di legittimità.
2.1 Con l’appello l’odierno ricorrente aveva dedotto la mancanza dell’elemento
soggettivo del reato ,la derubricazione del reato in furto semplice e di conseguenza
l’assenza della condizione di procedibilità; l’eccessività della pena; solo con i motivi
aggiunti, prodotti a distanza di più di un anno dal principale deposito dell’appello,
erano state dedotte le censure in ordine alle attenuanti ed alla recidiva.
2.2 E’ noto,peraltro, che i motivi aggiunti non possono ampliare i temi del devoluto
al giudice del gravame ,oltre i capi e punti della sentenza già contrastati con il
ricorso principale (ex plurimis, da ultimo cfr Sez. 3, Sentenza n. 18293 del
20/11/2013 Rv. 259740). In coerenza, i capi e punti della decisione rimasti
estranei alla impugnazione tempestiva finiscono per risultare coperti dal giudicato
progressivo maturato in ragione della colpevole parziale devoluzione mostrata in
parte qua dall’interessato e non possono tardivamente rientrare in gioco tramite
l’escamotage garantito dalla proposizione dei motivi aggiunti. ( n.11399 del 2015
rv 262795)
2.3 Nè incide il mancato rilievo da parte del Giudice dell’appello del profilo di
inammissibilità qui riscontrato: la inammissibilità dell’impugnazione vizia, infatti,
in radice ed irreversibilmente l’originaria impugnazione. Ove non rilevata dal
giudice di secondo grado, l’inammissibilità deve essere comunque dichiarata dalla
Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto

a)violazione dell’art.606 commal lett.b) ed e) c.p.p. vizio di motivazione ed erronea

nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di
inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio,
in ogni stato e grado del procedimento (da ultimo si veda, proprio con riferimento
ad una ipotesi di motivi tardivi non rilevati in appello (Sez. 2, n. 40816 del 2014
Rv.

260359).

2.4 li ricorso,pertanto, va dichiarato inammissibile : alla inammissibilità segue la
condanna del ricorrente alle spese del giudizio ed al pagamento di una somma in
al dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende.
Co ì deciso in Roma , il 31 ottobre 2017
ensore

Il Presidente

favore della Cassa delle Ammende, determinata in via equitativa nei termini di cui

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