Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19095 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19095 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDI N ZA

sul ricorso proposto da:
MBAYE MANSOR N. IL 15/04/1981
avverso la sentenza n. 52/2014 TRIBUNALE di LUCCA, del
26/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Mbaye Mansor, è stato condannato con sentenza del 26.05.2015 del Tribunale di Lucca alla pena di
C 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 13, c.d.s. perché a seguito di sinistro
stradale era stato colto alla guida del motociclo Kwang Yang Motor tg. BE65821 intestato a Mbaye
Birama, senza aver mai conseguito la patente di guida. Fatto commesso in Seravezza il giorno
10.10.2012.
Avverso tale provvedimento l’imputato, personalmente, ha proposto ricorso per Cassazione
lamentando vizi di motivazione.

disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui
all’art. 116 C.d.s. è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1, comma 1. D.lgs. 15
gennaio 2016 n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio
perché il reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le
disposizioni come quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto
penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto
previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di
questa Corte di legittimità secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di
depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24
novembre 1981 n. 689 (Sez. Un. n. 25457 del 29.03.2012).
Tuttavia, nel caso in esame, l’art. 9 d.lgs. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Copia della presente sentenza va pertanto trasmessa al Prefetto di Lucca.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi copia della sentenza e della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di
Lucca a cura del Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

Deve prendersi atto che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia impugnata, è stata

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