Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19095 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19095 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIDIBE FILI N. IL 06/05/1990
avverso la sentenza n. 23242/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2013
n.176 SIDIBE FILI
Motivi della decisione
L’imputato di cui in epigrafe, ricorre personalmente per cassazione avverso
la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Torino, in applicazione della pena ex
art. 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti,quale responsabile del delitto
ascrittogli, di cui agli artt.110 cod. pen. comma 1 e 1- bis lett. a) 73 d.P.R. n.
lieve entità prevista dal comma V° dello stesso articolo nonché in applicazione
della confisca del danaro in sequestro.
Denunzia il ricorrente la violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in
relazione alla disposta confisca.
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Deve invero osservarsi che, con congrua e corretta motivazione, il Giudice di
prime cure ha dato contezza dell’ineccepibile convincimento che lo ha indotto a
disporre la confisca del danaro in sequestro ( come consentito dall’art. 445
codice di rito ) costituendo esso profitto ( e non prezzo ) del reato di illecita
cessione di sostanza stupefacente ( della quale l’imputato fu colto in possesso al
pari del danaro in contanti ) ed attesa la mancanza di prova di una fonte
alternativa lecita atta a ne giustificarne il possesso in capo al prevenuto,
comunque non legittimato a richiederne la restituzione quale parte di un negozio
illecito.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 luglio 2013.
309/90, commesso in Torino il 17 settembre 2012, ritenuta l’ipotesi del fatto di