Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19094 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19094 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RIDULFO SERGIO nato il 23/04/1964 a TRIESTE
MARCHESI MANUEL nato il 26/05/1979 a TRIESTE
avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 42793/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati, Ridulfo Sergio e Marchesi Manuel, ricorrono in cassazione a mezzo
di difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 3
aprile 2017 che ha confermato quella pronunciata, all’esito di abbreviato, dal locale
Tribunale che aveva condannato, tra gli altri, i prevenuti, per il reato di cui all’art.
337 c.p. loro contestato per avere opposto resistenza all’operato dei carabinieri che li
afferravano per cercare di impedirgli di colpire altri imputati, condannati per il reato
di oltraggio a pubblico ufficiale (art 341-bis c.p.), nell’ambito di una rissa scoppiata
Con i due motivi di ricorso si denuncia: a) l’erronea applicazione della legge
penale quanto all’imputato Marchesi, per difetto del dolo specifico del reato di
resistenza ex art. 337 c.p. avendo il prevenuto agito a ripetute provocazioni degli
altri imputati e comunque, spontaneamente, ad una costrizione operata dai pubblici
ufficiali di cui non avrebbero ostacolato l’attività; b) l’erronea applicazione della legge
penale quanto all’imputato Ridulfo di cui la Corte territoriale non avrebbe apprezzato
la non idoneità ed effettività ad integrare la contestata opposizione all’operato dei
pubblici ufficiali.
I motivi sono manifestamente infondati avendo la Corte correttamente posto in
rilievo come le condotte dei prevenuti non fossero di istintiva e spontanea reazione
alla costrizione dei pubblici ufficiali, ma tentativi di sottrarsi alla presa divincolandosi
per aggredire altro imputato cui era stato contestato il diverso reato di oltraggio a
pubblico ufficiale, nella idoneità della condotta assunta a contrastare o impedire
l’atto del pubblico ufficiale, in modo concludente richiamando sul punto la Corte
territoriale lo svolgimento stesso degli accadimenti.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno dell’equa somma di euro 3.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 08/03/2018
all’interno di una trattoria.