Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19094 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19094 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZACCHI FRANCO N. IL 21/12/1940
avverso la sentenza n. 5196/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il
reato di cui agli art. 186 co 2 lett b) c..d.s Zacchi Franco ha proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in ordine all’accertamento dello stato di
ebbrezza, al diniego delle attenuanti generiche e alla durata della sospensione della patente di guida

Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le stesse censure già dedotte con i motivi di
appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici del gravame con adeguata motivazione.
Con la riproduzione di censure già prospettate in secondo grado si finisce per richiedere al giudice
di legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel precedente giudizio, anziché l’esame
dei punti controversi della pronuncia impugnata.
E difatti, i motivi che si risolvono nel semplice richiamo o nella testuale ripetizione dei motivi di
appello non realizzano l’effetto tipico dell’ impugnazione della sentenza, consistente nella critica
della decisione assunta dai giudici di seconde cure sulla base di diversi nuovi rilievi che
scaturiscono dall’esame del suo contenuto, al contrario si sottopone al giudice di legittimità la
cognizione delle medesime questioni sui quali il giudice di seconde cure si è già pronunciato.
Si richiama in proposito il principio ripetutamente affermato dal questa Corte secondo il quale ”
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi
gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sez.

5, n. 11933

27/01/2005 dep. 25/03/2005 Rv. 231708, conforme Sez. 6, Sentenza 11/03/2009 dep. 14/05/2009
Rv. 243838, rv 2065507 del 1997 n.12)
Oltretutto Il ricorso è diretto ad introdurre una diversa valutazione delle risultanze processuali non
consentita in sede di legittimità, ove la sentenza impugnata contenga una congrua esauriente
motivazione. (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07,
sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede.
I giudici di seconde cure hanno difatti evidenziato che la pattuglia dei Carabinieri si è recata sul
luogo subito dopo il sinistro, come risulta dalla annotazione di servizio, e i militari, oltre ad
effettuare la prova mediante alcoltest in tempi ravvicinati rispetto all’incidente, hanno potuto
constatare gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza. I giudici gravati hanno inoltre osservato

in rapporto al basso tasso alcolemico accertato. E stata inoltre depositata memoria difensiva.

che l’assunto difensivo secondo cui il conducente avrebbe assunto alcol dopo l’incidente, mentre
era fermo ad attendere l’arrivo della pattuglia del CC, non è verosimile in quanto una simile
circostanza volta a scagionarlo non è stata da lui mai riferita né all’atto della effettuazione della
prova né quando è stato condotto in caserma; , e, se l’assunzione di bevande alcoliche fosse
avvenuta poco il sinistro stradale e poco prima dell’arrivo della pattuglia, non si sarebbe prodotta in
un così tempo l’alterazione del tasso alcolemico riscontrata mediante l’ alcotest.

generiche ed alla durata sospensione della patente di guida, entrambe le decisioni fondate sul
condivisibile rilievo della gravità della condotta dell’imputato, peraltro causativa di incidente
stradale, e della sua proclività a porsi alla guida in stato di ebbrezza desunta dalla recente
reiterazione di analoga condotta, sia pure integrante illecito amministrativo, accompagnata dalla
sospensione della patente di guida
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

Esauriente motivazione è stata data dalla Corte di merito anche con riguardo al diniego delle

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