Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19094 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19094 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL KOTI,tAY HASSAN N. IL 01/01/1964
avverso la sentenza n. 12407/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.174 EL KOUAY HASSAN

Motivi della decisione
L’appello di cui in epigrafe proposto,

per

tramite

del

difensore,

dall’imputato – giudicato responsabile, dal Tribunale di Roma in composizione
monocratica, con sentenza resa in data 29 maggio 2012, della contravvenzione
di cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod. strada, commessa in Roma il 10 aprile

impugnazione rimessa a questa Corte e convertita in ricorso trattandosi di
pronunzia inappellabile – risulta inammissibile.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta dall’avv. Vito
Troiano, quale difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, alla
data di deposito del gravame,in dispregio quindi al disposto dell’art, 613, comma
1° codice di rito, in quanto non iscritto nell’albo speciale. Resta quindi precluso
ogni ulteriore esame nel merito, della proposta impugnazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

2008 e per l’effetto condannato alla pena di euro 2.700,00 di ammenda;

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