Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19093 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19093 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASTAFI OTHMANE nato il 28/10/1991 a BENI AMIR( MAROCCO)

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42668/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Mastafi Othmane, propone a mezzo di difensore di fiducia ricorso
per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 9 marzo
2017 che ha confermato quella resa dal Tribunale di Udine che Io aveva condannato,
alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 337, 651 e 674 c.p., per essersi egli
opposto, in preda ai fumi dell’alcool, con violenza e minaccia all’operato dei
carabinieri di Majano, intervenuti per contenerne le condotte inconsulte, per aver

dell’immondizia imbrattando in tal modo la pubblica via.
Con due motivi di ricorso si fa valere la violazione di legge in cui sarebbe
incorsa la Corte di appello nel ritenere la sussistenza del reato di cui all’art. 337 c.p.,
avendo il prevenuto al più pronunciato espressioni ingiuriose alla volta degli operanti
non capaci di coartare o ostacolare l’agire dei pubblici ufficiali e nel mancare di
concedere per i due titoli contravvenzionali la pena pecuniaria.
Il ricorso è inammissibile perché i proposti motivi, generici, non si confrontano
con i contenuti dell’impugnata sentenza, cogliendosi nelle introdotte censure, che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e
puntualmente disattese dalla corte di merito, una apparenza della funzione loro tipica
omettendo le stesse di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone,
Rv. 243838).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Laura Scalia

Andrea T ci

rifiutato di declinare le proprie generalità e per avere buttato a terra cassonetti

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