Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19093 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19093 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARCES PIMENTEL N. IL 02/07/1979
avverso la sentenza n. 11046/2013 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
16/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Garces Pimentel ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la sentenza emessa in data
16.0015 dal Gup presso il Tribunale di Firenze, con la quale è stato condannato alla pena di euro 6.000,00
di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, C.d.s. perché guidava l’autoveicolo tg. EK418EJ
senza la patente di guida in quanto mai conseguita. Fatto accertato in Campi Bisenzio il 5.10.2013.
L’appello è stato convertito in ricorso per Cassazione in quanto, trattandosi di sentenza di condanna a pena
dell’ammenda, a norma dell’art. 593 n 3 c.p.p. essa è inappellabile.

ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa, non impedisce di rilevare, a norma dell’art.
129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza della sopravvenuta abolitio criminis
(Sez. 7 n. 48054 del 16.11.2011).
Deve a tal riguardo, difatti, prendersi atto che, in epoca successiva all’emissione della pronuncia impugnata,
è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui
all’art. 116 C.d.s. è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1, comma 1. D.Igs. 15 gennaio 2016 n.
8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tale rilievo impone pertanto di provvedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il
reato non è previsto dalla legge come reato.
Va altresì rilevato come l’art. 8 del citato decreto legislativo abbia poi introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come
quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Orbene, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità
secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981 n. 689 (Sez. Un. n. 25457 del 29.03.2012).
Tuttavia, nel caso in esame, l’art. 9 d.lgs. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Copia della presente sentenza va pertanto trasmessa al Prefetto di Firenze.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone
trasmettersi copia della presente sentenza e della notizia di reato al Prefetto di Firenze a cura del Tribunale di
Firenze.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

La sentenza va annullata per la intervenuta abolitio criminis; l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, in

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